Sono pronti i moduli delle tasse ma contengono punti ancora oscuri

Sono pronti i moduli delle tasse ma contengono punti ancora oscuri Sono pronti i moduli delle tasse ma contengono punti ancora oscuri ì moduli per la dichiarazione dei redditi sono ormai a disposizione del contribuenti e la presentazione dovrà avvenire, salvo il già richiesto slittamento, entro il 31 maggio. Purtroppo i moduli e le istruzioni non hanno sciolto alcuni dubbi, relativamente ai quali è urgente che il ministero per le Finanze chiarisca il suo pensiero. Vediamo schematicamente quali sono le prime incertezze che il contribuente incontrerà nell'adempimento del suo dovere fiscale, sicuri che altre emergeranno dalla concreta compilazione dei moduli: 1) Ci sembra debba essere riesaminata la posizione dell'esonerato dall'obbligo della dichiarazione: l'esonero è un diritto e non un dovere, come invece può apparire dalla lettura delle istruzioni ministeriali. Vietare la dichiarazione congiunta quando un coniuge è esonerato per la tenuità del suo reddito, vuol dire danneggiare i contribuenti più deboli (non potendosi conteggiare le detrazioni del coniuge esonerato, violando tra l'altro il principio dell'uguaglianza fra i contribuenti). Non solo, ma può spingere ad artifici (quale invenzione di redditi minimi inesistenti) per permettere la dichiarazione congiunta. 2) Qualora un immobile sia stato trasferito nel corso dell'anno 1978, secondo le istruzioni il reddito dovrà essere diviso proporzionalmente al tempo durante U quale venditore e compratore hanno rispettivamente posseduto il terreno o il fabbricato. Per 1 fabbricati la disposizione ha una sua giustificazione; non altrettanto si può dire per i terreni, per i quali (seguendo l'esempio ministeriale) chi ha venduto un terreno nel marzo del 1978 dovrebbe dichiarare un reddito pari ad un quarto dell'intero, ma potrebbe non averne goduto alcuno, proprio in relazione alla coltura alla quale è destinato il terreno. 3) Relativamente ai redditi dei fabbricati le istruzioni ministeriali contengono un generico rinvio alla legge sull'equo canone. Occorre chiarire che il reddito lordo si ottiene dopo la detrazione della metà dell'imposta di registro e del dieci per cento delle spese di portineria; entrambe queste spese sono ora a carico del proprietario e non certo comprese nella detrazione forfettaria del 25 per cento con l'applicazione della quale dal reddito lordo si passa al reddito netto. 4) Relativamente agli interessi di mutui e prestiti agrari e dei mutui ipotecari facenti capo a società semplici la situazione deve essere chiarita. Premesso che nessuna disposizione impedisce la deducibilità di tali interessi (e che il negarla sarebbe contrario ad ogni principio di equità) occorre precisare se ciò deve essere attuato nel modello 750 (proprio delle società s empii ci) o nel «740» dei soci. Il silenzio del ministero ha determinato posizioni negative da parte di taluni uffici ed alcune decisioni negative di commissioni, 5) Anche per la deduzione dell'Invim decennale pagata nel 1978 dalle società semplici la situazione non è chiara. La dedu cibilità deriva direttamente dal la legge, ma non sembra si sia chiarito esattamente come deve comportarsi il contribuente. 6) Le spese mediche, pur nei ristretti limiti previsti dalla legge, sono deducibili con esclusione di quelle «rimborsate da terzi» (come, ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti assistenziali o, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarciti dai danneggianti). La formulazione usata non sembra comprendere le spese coperte da assicurazione, in quanto si parla (per i danni alle persone) di risarcimento del danneggiante e non di terzi. Probabilmente l'assicurazione comporta fenomeni diversi: occorre comunque chiarire il dubbio. Gianfranco Gallo Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo Orsi