Sarà modificato l'equo canone?

Sarà modificato l'equo canone? Sarà modificato l'equo canone? Sarà modificato l'equo canone? Siamo ormai quasi giunti*al 31 marea, data entro la quale i ministri della Giustina e dei Lavori pubblici dovranno presentare al Parlamento una relazione che consenta di valutare tutti gli effetti del nuovo regime delle loca/rioni, «ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione» dell'equo canone, come prescrive la legge stessa. Il governo è dimissionario da 42 giorni, ma di eventi del genere la legge non si cura, anche se, data la frequenta con la quale accadono, sarebbe forse opportuno il contrario. Quindi, la scadenea dovrebbe essere rispettata, se non dai ministri attuali Francesco Bonifacio e Gaetano Stammati, dai loro eventuali successori che, ovviamente, potrebbero essere loro stessi. Non c'è dubbio che il nuovo regime delle locazioni ha provocato un oceano di proteste, di scontenti e dincerteeee, in gran parte con pieno fondamento. Appartiene al mare delle incerteeee l"indicieeaeione dell'equo canone al costo della vita, misurato dall'Istituto centrale di statìstica, in base all'andamento mensile dei preeei al consumo delle famiglie d'impiegati e di operai. Mi dà l'occasione di occuparmene la lettera della signora Giuseppina Nicolotti, abitante in corso San Maurilio, a Torino, che scrive: «Avevamo un canone superiore a quello risultante dalla legge 392 e che ci è stato, giustamente, ridotto a partire dal 1° novembre. Dal r dicembre la società proprietaria dello stabile ci ha applicato il primo scatto Istat. Il mese successivo, cioè il 1' gennaio, abbiamo avuto il secondo scatto Istat. Può essere giusto pagare due scatti di indicizzazione in due soli mesi, anche se si riferiscono ad anni diversi? L'articolo 24 dice ogni anno, ma quando?». Prima di rileggere insieme che cosa stabilisce la legge, mi sembra opportuno dissipare un eguiuoco. Ci sono gli scatti mensili, quelli che misurano l'aumento del costo della vita in un mese, rispetto al mese precedente, e gli scatti annuali, che danno l'aumento del costo della vita rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, per esempio da dicembre a dicembre (e in questo caso la variaeione corrisponde all'anno solare). Quindi, può essere giusto pagare due scatti di indicieeazione in due soli mesi, anche se si riferiscono ad enni diversi, dicembre 1978 e gennaio 1979. Purché, oi> viamente, lo scatto applica-,, to all'equo canone della si- gnora che mi scrive sia quello mensile, 0,7 per cento in dicembre e 1,9 in gennaio, nella misura di tre quarti di essi, come prescrive la legge (cioè, rispettivamente 0,525 e 1,425), e non quello annuale, che in dicembre risultò essere dell'11,9 per cento. Chiarito questo punto, non risulta affatto chiarito, però, il diritto della società proprietaria dell'immobile di applicare questi aumenti ai canoni dei suoi inquilini. Questo è uno dei punti più discussi della legge 392, fin da quando la Gazzetta Ufficiale, come prescrive l'articolo 81 della legge, pubblicò la variazione del costo della vita accertata dall'Istat, subito dopo l'entrata in vigore dell'equo canone. A mio parere, è stata questa pubblicagione che ha fatto nascere le incertezze e provocato diverse interpretazioni della legge, il cui testo, invece, mi sembra assai chiaro. L'articolo'24, infatti, dice che «per gli immobili adibiti a uso d'abitazione, il canone di locazione, definito ai sensi degli articoli da 12 a 23, è aggiornato ogni anno», in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei preeei al consumo per le famiglie di operai e impiegati «verificatasi nell'anno precedente». Non mi sembra, quindi, che possano esìstere dubbi sul fatto che l'aggiornamento è fatto «ogni anno», non mensilmente, nella misura di tre quarti dell'aumento «annuale» del costo della vita. Il fatto stesso che nel testo originale, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre 1976, era previsto un aggiornamento triennale, autorizza a interpretare la legge nel senso di un aggiornamento annuale, e non mensile. Tanto più che il testo definitivo della legge stabilisce che «l'ag-j giornamento del canone 'decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata»; del proprietario all'inquilino, naturalmente. Se si vuol cavillare, tutte le leggi diventano equivoche. In questo caso, mi sembra proprio che equivoco non ci possa essere. Tuttavia, nella relazione congiunta dei ministri della Giustizia e dei Lavori pubblici, da presentare entro questo mese al Parlamento, sarà bene che venga chiarito, una volta per tutte, anche questo punto. Ma il chiarimento dovrebbe limitarsi a definire che cosa s'intende per «ogni anno»; cioè l'anno solare, oppure dodici mesi successivi alla firma del nuovo contratto, stipulato nel quadro dell'equo canone. Due dubbi possono sussistere, uno a vantaggio degl'inquilini, l'altro dei proprietari. Il primo è se per «ogni anno» si intende che l'aggiornamento è lecito già all'entrata in vigore del nuovo regime, quindi dal novembre 1978. A me, però, quest'interpretazione sembra molto discutibile, perché l'equo canone è stato fissato in quei valori, a partire dal novembre '78, quindi non ha senso aggiornarlo subito, sulla base di variazioni del costo della vita che dovevano già essere considerate dai legislatori. Gli aggiornamenti, pertanto, dovrebbero partire un anno dopo ogni nuovo contratto, e per quelli in vigore dal novembre '78, con il novembre '79. Il secondo dubbio è se l'aggiornamento debba valere solo per gli affitti che sono diminuiti, con il nuovo regime. A mio parere, non c'è nulla nella legge che autorizza quest'interpretazione restrittiva, quindi l'aggiornamento dovrebbe valere per tutti gli affitti. In sostanza, per concludere con il caso che ci ha prospettato la signora Nicolotti, io dirsi tre cose: il suo proprietario non aveva diritto di aumentarle il canone in dicembre, e tantomeno in gennaio; in ogni caso, doveva inviarle una lettera raccomandata per comunicarle questa decisione. Soprattutto, doveva attendere la relazione del 31 marzo prossimo dei ministri competenti al Parlamento — ammesso che ci sia — per conoscere l'in terp retazione autentica della legge, prima di applicare, eventualmente, l'aggiornamento dell'affitto, con effetto retroattivo al dicembre scorso, se la legge dovesse essere modificata — o interpretata — in questo senso.

Persone citate: Francesco Bonifacio, Gaetano Stammati, Giuseppina Nicolotti, Nicolotti

Luoghi citati: Torino