Nuova sentenza sui parchimetri

Nuova sentenza sui parchimetri Non tutti sono d'accordo Nuova sentenza sui parchimetri Bisogna pagare anche se incustoditi per non violare una precisa norma del Comune La notizia è di ieri e riguarda una sentenza emessa dal pretore di Cagliari in materia di aree di sosta regolamentate da parchimetri. Osserva il magistrato che la tariffa è dovuta quando i veicoli sono custoditi: ne consegue che. non assicurando i vigili una custodia sulle macchine parcheggiate, è illegittima la richiesta di pagamento. n problema parchimetri non è nuovo, è già stato ampiamente dibattuto, se n'è interessata la Corte di Cassazione. Le polemiche non si sono placate, alimentate anche da sentenze spesso in conflitto tra loro. I contrasti non riguardano tanto il diritto (riconosciuto da tutti i magistrati e previsto dalla legge) del Comune di Installare i parchimetri. Si contesta piuttosto la legittimità della contravvenzione elevata dai vigili per 11 mancato uso dell'apparecchio segnatempo. Sul problema si è espresso recentemente il pretore Burdino che doveva decidere su un ricorso presentato dall'avv. Giovanni Trincherl contro un'ordinanza prefettizia che gli Ingiungeva 11 pagamento di 9570 lire, comprensive di contravvenzione e spese di notifica, per violazione dell'art. 4 del codice della strada (divieto di sosta). n legale aveva parcheggiato la vettura in via Confienza, una zona regolamentata da parchimetro. Per il dott. Burdlnn non ci sono dubbi. E' fuori discussione il diritto del Comune rappresentato In giudizio dagli avvocati Savio e Delle Corte di imporre gli apparecchi segnatempo ma è anche legittima la contravvenzione contro chi non infila le 200 lire nella macchinetta. Si legge nella sentenza: il codice della strada prevede la facoltà del Comune di dare in concessione ad altri enti (a Torino è l'Acl) la gestione del parcheggio con custodia, fissando le modalità per la sosta (nell'esercizio della sua potestà regolamentare generale). L'utilizzazione del parcheggio è subordinato al pagamento di una certa somma (il corrispettivo della custodia). Chi non mette le 200 lire nella macchinetta viola da una parte l'obbligo contrattuale, di diritto privato, con l'Acl (quest'ultimo potrebbe chiedere il risarcimento del danno anche se. per resi-, guita della somma, il più delle volte lascia perdere) ma viola anche le norme fissate dal Comune per regolamentare la sosta. In pratica si tratta d! un sei-vizio di pubblica utilità: io automobilista sono Ubero di servirmene o meno, se lo faccio devo accettare tutte le condizioni stabilite per l'uso. Sullo stesso problema si era espresso in modo diverso il pretore Greco, nel febbraio '76. 11 magistrato aveva ritenuto illegittima la contravvenzione perché «presupporrebbe un obbligo giuridico del cittadino. Ma non esiste una legge in base alla quale sia consentita l'imposizione della prestazione patrimoniale a carico dell'automobilista-. Per il pretore Burdino invece la facoltà di imporre e di .sanzionare il comportamento dell'automobilista -discende dalla generale potestà di imperio spettante alla pubblica amministrazione sui beni del demanio pubblico-. n. piet.

Persone citate: Burdino, Giovanni Trincherl, Greco

Luoghi citati: Cagliari, Torino