"Gli ammortamenti anticipati sottraggono l'utile ai soci" di Mario Deaglio

"Gli ammortamenti anticipati sottraggono l'utile ai soci" Una sentenza innovatrice del tribunale di Milano "Gli ammortamenti anticipati sottraggono l'utile ai soci" Difficoltà in vista per gli amministratori delle società che in queste settimane sono alle prese con la compilazione dei bilanci. Le ha loro procurate una sentenza del tribunale di Milano, resa nota in questi giorni, che potrebbe porre nuovi vincoli alla loro attività. L'ottava sezione civile di questo tribunale, presieduta da un magistrato molto noto e autorevole, il dottor Vincenzo Salafia, ha dichiarato nulli, su istanza di' un azionista, i bilanci dell'Ausiliare — un'importante società di trasporti, quotata alla Borsa di Milano — per gli anni dal 1971 al 1975. Motivo; la società aveva effettuato in bilancio ammortamenti anticipati, pur rimanendo entro i limiti consentiti dalle disposizioni fiscali. Compiendo ammortamenti anticipati, si destinano all'interno delle imprese risorse che altrimenti andrebbero ad aumentare l'utile netto, e quindi i possibili dividendi. Di qui il ricorso dell'azionista, che ha ritenuto lesi i suoi interessi. Tali ammortamenti, però, costituiscono una forma di autofinanziamento che è quasi una necessità per le società, specie in periodi di inflazione, per compiere nuovi investimenti. Il non calcolarli condurrebbe a risultati inesatti dal punto di vista economico. Per questo motivo, la legge fiscale li consente, pur fissandone un ammontare massimo. Secondo i giudici milanesi, «l'ammortamento anticipato non è iscrivibile nel bilancio redatto a norma del codice civile per la determinazione del reddito d'eser¬ cizio, e, qualora iscritto, dà luogo alla nullità della delibera di approvazione del bilancio medesimo per illiceità dell'oggetto». Perché mai questa illiceità? Dice ancora la sentenza: l'ammortamento anticipato vale ai soli fini fiscali. Siccome però, ai fini civili, il bilancio, a norma del codice, deve esprimere «con chiarezza e precisione» ciò che è avvenuto nella gestione, non si può iscrivere nel bilancio stesso una cifra di ammortamento superiore alla perdita di valore, e cioè al deperimento e al consumo dei beni della società, che si è effettivamente verificata. La portata di questa decisione è vastissima, perché investe praticamente, nella prospettiva della nullità, i bilanci di tutte le società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società di persone. In teoria almeno, è possibile e qualunque azionista o socio di una società che abbia compiuto ammortamenti anticipati (pratica normale tra le imprese industriali), rivolgersi alla magistratura per far rilevare la nullità del bilancio. Se troveranno giudici che la pensano come quelli di Milano, intere annate di bilanci saranno da rivedere. La sentenza sconvolge altresì una convinzione che pareva assodata, e cioè che gli amministratori potessero, secondo quello che le leggi definiscono il loro «prudente giudizio» e «potere di discrezionalità», stabilire quale era stato il consumo e il deperimento dei beni della società, che dà origine ad ammortamenti. La decisione sull'ammortamento è comunque sempre frutto di una valutazione soggettiva ed i criteri fiscali ne stabiliscono il limite massimo a) solo scopo di far pagare imposte adeguate. Gli amministratori della società, in altre parole, se decideranno di attenersi a questa sentenza, avranno le mani legate in una delle valutazioni più tipiche che a loro competono. Viene anche messa in luce una contraddizione clamorosa tra la legge fiscale e questa interpretazione del codice civile. La Società Ausiliare ha presentato ricorso in appello e ci vorrà ancora tempo perché si giunga ad una conclusione giuridica della questione. Si potrebbero, però, avere effetti già nei bilanci di quest'anno, qualora gli amministratori avessero, per dir cosi, «paura» della sentenza milane-. se. e non effettuassero ammortamenti anticipati* Essi potrebbero esser portati a formulare il bilancio secondo criteri diversi dal passato e non rispondenti alla realtà economica delle loro imprese. Ben difficilmente le grandi società terranno conto di questa sentenza. Una sentenza, infatti, non è legge ma interpretazione della legge relativa ad un caso specifico e può essere successivamente superata da sentenze di indirizzo diverso. Viene comunque cosi aumentata la possibilità che piccole minoranze di azionisti compiano azioni di disturbo nei confronti dei bilanci delle società. Mario Deaglio

Persone citate: Vincenzo Salafia

Luoghi citati: Milano