Età, limite e cumulo le pensioni cambiano

Età, limite e cumulo le pensioni cambiano Il parere del Cnel sulla legge Età, limite e cumulo le pensioni cambiano ROMA — Il parere del Cnel sul disegno di legge Scotti di riforma del sistema pensionistico, approvato l'altra notte' dall'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dopo due giornate di discussione spesso vivace, viene inviato oggi alla Commissione Lavoro della Camera, che dovrà esaminare il progetto del governo. Questi i contenuti principali del parere: Unificazione dei regimi pensionistici — Il Cnel concorda sull'iscrizione, a partire dal I" luglio 1979. di tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati nell'assicurazione generale obbligatoria e sulla conservazione, con i meccanismi di garanzia del finanziamento previsti dal disegno di legge, degli attuali regimi speciali, limitatamente agli iscritti e pensionati a quella data. Per quanto riguarda i regimi integrativi, il Cnel ritiene che essi non debbano comportare oneri né per la finanza pubblica né per il datore del lavoro. Età pensionabile e pensionamenti anticipati — Secondo il Cnel, l'età per il pensio namento deve essere fissata a 60 anni con la possibilità di anticipazione a 55 anni per le donne e di posticipazione per tutti al perfezionamento di 40 anni di contribuzione, ma non oltre, comunque, il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Restano in vigore le norme di legge relative all'età massima pensionabile degli statali e dei dipendenti degli enti locali, la quale resta fissata in 65 anni. A richiesta dei lavoratori, l'età pensionabile è anticipata a 55 anni per le categorie di lavoratori occupati per alme no 15 anni in attività definite «usuranti» e a 50 anni per i la voratori occupati per 15 anni in attività definite «particolarmente usuranti». La cessazione facoltativa anticipata è inoltre prevista per tutte le categorie al compimento dei 35 anni di contribuzione. «Tetto» della retribuzione imponibile e pensionabile — Il Cnel propone la fissazione di un «tetto» massimo di retribuzione pensionabile determinato per il 1979 in 17 milioni 425 mila lire rivalutato ogni anno secondo i meccanismi di adeguamento automatico delle pensioni. Il «tetto non sarà applicato agli effetti della determinazione della re tribuzione imponibile. Per le pensioni liquidate tra il 1° gennaio 1979 ed il 31 dicembre 1983 sono fatti salvi i massi' mali di maggior favore previsti dai singoli ordinamenti. Cumuli — Questi i criteri proposti: piena ammissibilità del cumulo tra più pensioni; salvaguardia in ogni caso delle pensioni ai superstiti e dei trattamenti minimi sulle pensioni dirette; assoggettamento a trattenuta delle pensioni — con eclusione dei regimi integrativi — quando esse si cumulino con retribuzioni o redditi da lavoro autonomo o professionale. Sono inoltre operativi i divieti di cumulo tra pensione e retribuzione previsti dal disegno di legge anche per quelle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge di riforma. Altre proposte — Il Cnel ha chiesto la soppressione dell'articolo 17 relativo alla delega al governo per l'Inpgi (l'istituto di previdenza dei giornalisti). Ha inoltre proposto la riscossione unificata nell'Inps anche dei contributi riscossi finora dall'Inail e la soppressione di alcuni punti dell'articolo 18 relativi al riordinamento dello stesso Inali.

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