Rassegniamoci a pagare lo 0,5% a luglio-agosto

Rassegniamoci a pagare lo 0,5% a luglio-agosto La vicenda del Fondo varato e annullato Rassegniamoci a pagare lo 0,5% a luglio-agosto Non si può ormai bloccare il prelievo dagli stipendi - Le somme verranno restituite con gii interessi a settembre Le tribolale vicende del decreto-legge istitutivo del Fondo di solidarietà nazionale, attraverso il prelievo dello 0.50% dagli stipendi dei lavoratori dipendenti, sono ancora ben lungi dall'essere concluse. La decisione del governo di non insistere per la conversione del decreto e, quindi, di lasciarlo decadere il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (vale a dire il 6 settembre, in quanto pubblicato il 9 luglio), sostituendolo nel frattempo con •un normale disegno di legge, non è bastata a dissipare del tutto le polemiche, i contrasti e i problemi applicativi. Prima che la parola passi interamente e definitivamente al nuovo disegno di legge, nell'intento subito dichiarato di far nascere, a partire dal 1" novembre, un Fondo di solidarietà nazionale meglio calibrato, resta da sciogliere un non facile nodo: quello del prelievo dello 0.50 nei mesi di luglio e di agosto, periodo che praticamente coincide con i 60 giorni di sopravvivenza forzosa (quasi una forza d'inerzia) del decreto-legge. Si tratta di un nodo non iacile da sciogliere per una serie di ragioni, che sono insieme politiche, economiche e giuridiche. Il fatto che la decadenza del decreto-legge prevista per il 6 settembre comporti, prima di tale data, le trattenute sugli stipendi di luglio-agosto e. dopo tale data, l'immediata restituzione delle stesse con lo stipendio di settembre, il tutto in base alla doppia regola costituzionale secondo cui i decreti-legge sono sempre immediatamente operativi e «perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione». anziché smorzare il peso delle tensioni, le esaspera anche per l'indiscutibile sapore di contraddittorietà che l'intera operazione finisce con il suscitare. Sotto il profilo politico, è ovvio che quanti si sono decisamente battuti contro il decreto-legge mal ne tollerino qualsiasi pur ridotta e provvisoria operatività, una volta che il governo ha rinunciato a battersi per la conversione del decreto, implicitamente ritirandolo dalla circolazione. D'altro canto, non è meno ovvio che il governo, avvalendosi di un preciso dettato della Costituzione, cerchi di evitare la compietà nullificazione di un provvedimento costatogli non poco impegno. Si aggiunga — e qui viene in evidenza il profilo economico della questione—che il prelievo sia pur provvisorio dello 0.50 dagli stipendi di luglio e di agosto consentirebbe al governo di «drenare», proprio nella parte dell'anno in cui più forti sono i consumi, quelle somme messe in preventivo e scontato accantonamento all'atto dell'emanazione del decretolegge. Si replica, tuttavia, dall'altro fronte, che non sarebbe giusto effettuare un tipo di prelievo rispetto al quale sono stati manifestati, in sede di commissione Affari costituzionali del Senato, consistenti dubbi di legittimità soprattutto in rapporto al principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3 della Costituzione. Dubbi che hanno certamente avuto un ruolo determinante nel convincere il governo a non perseguire l'obiettivo della conversione. A questo punto, assume un peso rilevante la prospettiva giuridica. Occorre, infatti, verificare se esista la possibilità di «superare.» l'operatività provvisoria del decreto e. quindi, di «non effettuare» alcun prelievo dagli stipendi di luglio e di agosto. E' chiaro che. qualora non fosse rintracciabile alcun meccanismo giuridico capace di fornire al governo una possibilità del genere, ogni discorso di contenuto politico ed economico si rivelerebbe ultroneo: i due prelievi risulterebbero ineluttabili. La dottrina più autorevole non aiuta a ritrovare una risposta sicura. Alla tesi di chi (Paladin) ravvisa nella mancata conversione entro il sessantesimo giorno l'unica causa capace di togliere effi- cacia al decreto-legge, si contrappone la tesi di chi (Esposito) ammette che «il governo possa abrogare con «7t nuovo decreto-legge, e prima che sia intervenuta la conversione, un proprio decreto-legge già entrato in vigore (e ciò non solo per il futuro bensì pure per il passato, ove una particolare necessità giustifichi il grave provvedimento)>'. Ma — ecco un altro punto da non trascurare — anche se si dovesse propendere per la seconda alternativa, ci sarebbe il tempo per dar utilmente vita a un apposito decreto-legge immediatamente abrogativo, sin dall'inizio, degli effetti del decreto sullo 0.50? Non si dimentichi che la ritenuta sullo stipendio di luglio è già giunta a uno stadio di effettuazione cosi avanzato da renderla non più bloccabile. senza bloccare il versamento dell'intero stipendio, nell'arco dei prossimi giorni, comunque necessari per deliberare un nuovo decreto-legge, a sua volta poi bisognoso di conversione per diventare definitivo. Ormai, la soluzione più semplice, nonché più sicura, e al tempo stesso non iniqua, sembra essere quella di prevedere la restituzione dei prelievi al più presto possibile, con il riconoscimento degli interessi legali maturati. Meno spazio si dedica alle polemiche superate dagli eventi o superabili con i fat-. ti. più spazio resta per discutere il molto che veramente preme, ivi compreso il disegno di legge volto a «ristudiare» il Fondo di solidarietà nazionale. Giovanni Conso

Persone citate: Esposito, Giovanni Conso, Paladin