I periti pagati a «cottimo» frenano l'iter dei processi

I periti pagati a «cottimo» frenano l'iter dei processi Una proposta di legge rilancia la questione dei compensi I periti pagati a «cottimo» frenano l'iter dei processi Tra gli ausiliari dei giudici occupano da sempre una posizione preminente quelli clie il codice di procedura penale denomina periti ed il codice di procedura civile consulenti tecnici. Già questa differenziazione terminologica, veramente deprecabile per le confusioni che crea a livello di non addetti ai lavori, dovrebbe essere eliminata nel quadro di una più razionale regolamentazione della problematica relativa ad un cosi importante strumento probatorio. Per far fronte senza ulteriori indugi a tale tipo di inconvenienti, una proposta di legge recentemente presentata da tre deputati socialisti, forti di esperienze forensi, «rilancia» la questione dei compensi ai periti ed ai consulenti tecnici, nonché, per ragioni di stretta affinità, a quegli altri ausiliari della giustizia che sono gli interpreti ed i traduttori. Attualmente, la questione è risolta nel peggiore dei modi possibili: un modo che scontenta tutti, anche perché i congegni su cui è imperniato provocano ritardi processuali ben superiori allo stretto necessario. A parte la mancanza di qualsiasi adeguamento degli onorari e delle indennità di trasferta in rapporto alla svalutazione monetaria (la determinazione dei primi risale al 1956, quella delle seconde al 1965), è il sistema di conteggio adottato a rasentare i limiti dell'assurdo. Si tratta di un sistema che ha. anzitutto, il torto di dar origine a grossi squilibri, non privi di rilevanza costituzionale. Lo squilibrio più vistoso emerge raffrontando il modestissimo trattamento economico previsto per i periti ed i consulenti tecnici del giudice con il trattamento di cui possono beneficiare i consulenti di parte. A questi il compenso viene, infatti, corrisposto in base alle più remunerative tariffe professionali. Eppure il compito del perito d'ufficio presenta aspetti di maggiore difficoltà e responsabilità. Come se non bastasse la minore retribuzione percepibile, le parcelle presentate dai periti d'ufficio sono sottoposte al controllo assoluto del giudice, senza alcuna possibilità di impugnativa. Ma dove il sistema raggiunge il vertice dell'illogicità, cosi da rivelarsi addirittura controproducente, è nel criterio di misurazione dell'onorario. Dice la legge attuale: «I periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attività prestata, a vacazioni, in proporzione del tempo impiegato», con un massimo di quattro vacazioni al giorno, ciascuna di due ore. Già di per sé la commisurazione al solo criterio del tempo impiegato suscita perplessità, in quanto lascia senza considerazione alcuna la qualità dell'incarico, valore non sempre in proporzione diretta con la sua durata. Più grave, paradossala addirittura, è l'effetto perverso che il misero corrispettivo di ogni vacazione (duemila lire la prima, mille le successive quando si tratta di laureati: mille lire la prima, settecento le seguenti quando si tratta di' diplomati; ottocento lire la prima, cinquecento le altre nei casi restanti) ha inevitabilmente generato nella prassi quotidiana: perché sia raggiungibile un minimo di retribuzione non proprio irrisorio, è indispensabilo che la durata dell'incarico si protragga per un numero di giorni ben superiore all'occorrente. Quella celerità di cui la giustizia avrebbe tanto bisogno viene, ancora una volta, ad essere la grande vittima delle anomalie e delle carenze dei nostri antiquati meccanismi giudiziari. Né si dica che a guadagnarne sarebbe per lo meno l'erario. Con la stessa cifra delle vacazioni trascinate nel tempo si potrebbe retribuire, più equamente, lo stesso lavoro compiuto in termini più brevi. Il risultato sarebbe senz'altro più utile. La" riforma che viene ora proposta mira, in primo luogo, a fissare la misura degli onorari sulla base delle tariffe professionali (con una diminuzione di un quarto per le sole perizie penali, quasi che queste — strano concetto davvero—meritassero un sacrificio del perito in favore della collettività). Aumenti di varia entità sarebbero ammessi allorché l'indagine abbia presentato •■particolari difficoltà» o richiesto ••urgenza dell'adempimento» o rivelato «eccezionale importanza, complessità o difficoltà». Le vacazioni rimarrebbero soltanto per i casi eccezionali, non previsti dalle tariffe, ma diventerebbero più sostanziose (l'onorario per vacazione 'oscillerebbe da 14.000 a 24.000 lire, suscettibili di incremento, qualora le operazioni peritali si concludessero in periodi brevi o brevissimi, e di «penalizzazione» nell'eventualità di un ritardo). Quanto alle indennità pelle perizie fuori sede, viene proposta l'equiparazione dei tecnici forniti di laurea ai dirigenti superiori e degli altri tecnici ai primi dirigeriti della carriera statale. Quanto alle operazioni di liquidazione, si prevede che il giudice debba adeguatamente motivare il relativo decreto, onde consentire all'interessato di proporre eventuale ricorso ad un organo di grado più elevato. Il fatto di essere collaboratore di un magistrato non deve significare rinuncia a far valere i propri diritti. Giovanni Conso

Persone citate: Giovanni Conso