Illegale per le assicurazioni non liquidare subito il danno di Giuseppe Alberti

Illegale per le assicurazioni non liquidare subito il danno Una compagnia è stata condannata dal tribunale Illegale per le assicurazioni non liquidare subito il danno Salvo poche eccezioni le compagnie di assicurazioni, anche quando un danno è definito dopo lunghe trattative, pretendono di ricevere — regolarmente firmato dal danneggiato — un atto di «transazione e quietanza» per poi pagare con assegni bancari. E' legittima questa prassi? Le cause in materia sono relativamente poche ma la magistratura ha sempre sostenuto l'obbligo di pagare immediatamente e una recentissima sentenza del tribunale di Torino (II sezione civile; pres. Scalese, relatore Morra; n. 708/1980) contiene una interessante motivazione Naturalmente qui non ci si riferisce a quei casi particolari in cui la stessa legge preve¬ de i termini del pagamento, anche se non molto rispettati, cioè di 15 o 30 giorni dopo una formale offerta di indennizzo, rifiutata o passata in silenzio. La sentenza riguarda il caso normale in cui il danneggiato firma un atto di quietanza. •Ed invero la quietanza — dice la motivazione — è documento che per sua intrìnseca natura e funzione, oltreché per espressa disposizione di legge (art. 1199 ce), può esser richiesto dal debitore solo contestualmente (o successivamente) all'effettivo pagamento del proprio debito ma non prima del pagamento stesso-. •Orbene — prosegue la sentenza — 2a prassi instaurata dalle compagnie assicuratrici è assolutamente illegittima e illegale e fondata — occorre pur dirlo — esclusivamente sulla nuda forza che deriva dalla loro preponderanza economica rispetto ai terzi danneggiati. E' infatti appena il caso di ricordare che nessuna norma di legge porta una simile deroga all'ordinaria disciplina del diritto civile a favore delle assicurazioni. In concreto la compagnia, che aveva pagato 37 giorni dopo aver ricevuto le quietanze, sosteneva di aver diritto ad un •congruo termine- per il pagamento. Ribatte il tribunale che essa «/ia sostenuto una tesi che non solo è del tutto infondata ma che un ossequio anche solo formale al principio dell'uguaglianza dei cittadini (e delle società commerciali) davanti alla legge e all'autorità giudiziaria non avrebbe consentito di sostenere-. La conclusione è stata che il danneggiato «non avendo ricevuto la somma che non solo gli spettava ma per cui aveva già, oltre un mese prima, rilasciato anticipata quietanza aveva ogni diritto di instaurare la presente causa per ottenere il pagamento-, avvenuto di fatto dopo la notifica della citazione. La compagnia, di conseguenza, è stata condannata a rimborsare le spese legali, liquidate in 500 mila lire oltre al rimborso dell'Iva sulla parcella del proprio legale (punto, quest'ultimo, non secondario: molte compagnie contestano infatti l'esborso, pretendendo che chi ha vinto la causa si sobbarchi l'Iva, anche se una sentenza della Cassazione ha già detto che questo comporta un ingiusto danno per la parte vincitrice, salvo ovviamente che essa possa legalmente «scaricare» l'imposta essendo società, impresa, azienda commerciale. Giuseppe Alberti

Persone citate: Morra, Scalese

Luoghi citati: Torino