Il presidente o la giunta deve decidere in Regione? di Francesco Bullo

Il presidente o la giunta deve decidere in Regione? I giudici del Tar si sono rivolti alla Corte Costituzionale Il presidente o la giunta deve decidere in Regione? All'origine della vicenda, l'esproprio di un appezzamento di terreno a Nichelino -1 giudici non si sono ancora pronunciati in merito Chi decide in Regione: 11 presidente o la giunta? Il presidente Viglione può compiere atti, propri della funzione esecutiva, o è solo il portavoce della giunta? A questi interrogativi, sollevati nel corso di una causa davanti al Tribunale amministrativo regionale (Tar), non è stato per ora risposto. I giudici hanno Infatti rinviato la soluzione del problema alla Corte Costituzionale. All'origine della vicenda l'esproprio di un grosso appezzamento di terreno a Nichelino, di Giuseppe e Michele Venere, sul quale l'amministrazione provinciale di Torino voleva costruire un istituto tecnico commerciale. Sull'area Individuata dal piano regolatore generale del Comune come «zona F 3», si può costruire esclusivamente se viene fatto un plano particolareggiato che invece manca Nonostante ciò 11 presidente Viglione con decreto del 20 ottobre 1978 autorizza la Provincia ad occupare d'urgenza 11 terreno per incominciare i lavori e, un mese e mezzo dopo, 11 consiglio comunale di Nichelino approva il progetto della scuola e decide di richiedere alla Regione il nulla osta per la concessione edilizia in deroga a quanto previsto dal piano regolatore. I proprietari, assistiti dal prof. Barosio, si rivolgono al tribunale amministrativo facendo causa contro il presidente della Re- pione Viglione, il sindaco di Nichelino, Marchiaro, e 11 presidente della Provincia Salvetti (difesi dagli avvocati Crosetti, Santilli, Reineri e dai prof. Comba e Siniscalco). Nel ricorso sostengono che senza 11 «plano particolareggiato» la cdneessione edilizia è illegittima e aggiungono che il presidente della giunta regionale è un organo con il solo potere di manifestare la volontà della Regione, e non ha quello di formare la volontà stessa. Quindi l'occupazione d'urgenza andava deliberata dalla Giunta, la cui competenza è stabilita dallo Statuto del Piemonte. Dopo un'istruttoria lunga e complessa si arriva all'udienza del 22 gennaio 1980. Gli enti chiamati in giudizio si difendono, tra l'altro, affermando che il piano particolareggiato non è indispensabile e che l'articolo 72 della legge piemontese sull'uso dei suoli attribuisce al presidente della Giunta funzioni espropriative. il legale dei fratelli Venere risponde che in questo caso l'art. 72 è illegittimo, perché in contrasto con l'articolo 31 dello Statuto. Il tribunale (presidente Lojacono, relatore Bonifacio) nei giorni scorsi ha depositato la sentenza che, in 41 pagine, esamina il problema nel dettaglio accogliendo le tesi del prof. Barosio; si dichiara indispensabile il piano particolareggiato e si annulla la concessione rilasciata dal Comune alla Provincia, bloccando cosi i lavori già iniziati sul terreno del fratelli Venere. Il Tar infine, con ordinanza, ha disposto la trasmissione degli atti processuali alla Corte Costituzionale 'Sussistendo seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma che attribuisce al presidente della Giunta la legittimazione a pronunciare provvedimenti relativi ad espropriazione per pubblica utilità'. Si tratta infatti secondo i giudici di provvedimenti che •implicano l'esercizio di rilevanti poteri discrezionali, tipici della funzione amministrativa che spetta alla Giunta Regionale'. Francesco Bullo

Luoghi citati: Nichelino, Piemonte, Torino