Sentenze sugli sgravi fiscali per piccola proprietà contadina

Sentenze sugli sgravi fiscali per piccola proprietà contadina Due interessanti interventi della Cassazione Sentenze sugli sgravi fiscali per piccola proprietà contadina Due recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno preso in considerazione l'applicazione dei benefici fiscali per gli acquisti agevolati per la formazione della piccola proprietà contadina. Una delle decisioni (in data 9 aprile 1981, numero 2042) prevede la decadenza dai benefici fiscali qualora siano intervenute permute tra i com- pratori, anche contestualmente all'acquisto di terreni effettuato con le dette agevolazioni fiscali. Infatti, le permute vengono a violare l'articolo 7 della Legge 6 agosto 1954, numero 604 che vieta l'alienazione volontaria del fondo o di diritti su di esso, prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto. Di conseguenza, se il compratore permuta parte di quanto ricevuto (con le agevolazioni) con altri terreni, i benefici fiscali non sono più applicabili all'atto di acquisto. La seconda sentenza (in data 3 luglio 1980. sezione I, numero 4320) prende in considerazione l'accertamento negativo da parte dell'Ispettorato provinciale agrario, in relazione ai requisiti per godere dei benefici fiscali per la formazione della piccola proprietà contadina. Tale accertamento viene normalmente notificato agli interessati, ma tale comuni¬ cazione non è prevista dalla legge trattandosi, non di un atto definitivo, ma unicamente di una parte del procedimento per accertare se vi sono le condizioni previste dalla legge per la concessione dei benefici fiscali. Da ciò deriva che gli interessati possono far pervenire all'Ispettorato suddetto (in seguito alla comunicazione di accertamento negativo) le loro ragioni per un eventuale riesame, ma non possono ricorrere contro lo stesso. Il ricorso dovrà essere prodotto solo contro l'atto finale dell'Amministrazione finanziaria che revoca i benefici. La posizione dell'Ispettorato provinciale agrario viene, pertanto, in base ad entrambe le decisioni, ad essere sempre più quella di organo tecnico il cui parere positivo è necessario per ottenre la conferma dei benefici fiscali, ma senza una sua autonomia, Gianfranco Gallo Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo Orsi