L'Istat non ha sciolto i dubbi sull'aumento dell'equo canone

L'Istat non ha sciolto i dubbi sull'aumento dell'equo canone E' esatta la maggiorazione del 15,45% da applicare ad agosto? L'Istat non ha sciolto i dubbi sull'aumento dell'equo canone Continua la ridda di interpretazioni che solo una legge può riuscire ad arrestare - Anche le sentenze emesse in proposito da giudici e pretori non danno giudizi univoci ROMA — L'Istituto centrale di statistica (Istat) ha parlato, rendendo noto ufficialmente qual è l'aumento del costo della vita da prendere a base per accrescere, dal 1° agosto, gli affitti regolari dell'equo canone. Si tratta della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (chiamato in breve costo della vita) fra i mesi di giugno 1980 e giugno 1981. La percentuale di aumento, come La Stampa aveva anticipato, è del 20,6%. Vecchi contratti non bloccati. Da questo discende che. per i contratti in corso al 30 luglio '78 ed a fitto non bloccato cosi come per i contratti il cui fitto bloccato era superiore all'equo canone, la maggior parte dei proprietari chiederà agli inquilini (indicazioni della Confedilizia) un aumento del 15,45% da applicare sul canone di agosto rispetto a quello di luglio. Però, a causa dei problemi di interpretazione della legge di cui abbiamo riferito ieri, non è scorretto che il proprietario chieda invece un aumento del 16,6%, sempre del canone di agosto rispetto a quello di lu¬ glio; e nemmeno che chieda (il discorso è lo stesso) che il canone di agosto '81 sia complessivamente superiore del 50.175% rispetto a quello risultante nel 1978 dal meccanismo puro della legge di equo canone. Il comunicato dell'Istat, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con data di martedì 21 luglio, non risolve (né avrebbe potuto, perché non spetta all'Istituto di statistica) i numerosi dubbi che il confuso testo della legge fa nascere. Lo potrà solo una legge interpretativa della legge sull'equo canone. Dubbi ce ne sono anche sugli altri numerosi casi di contratti di affitto previsti dalla legge. Vediamoli uno per uno. Vecchi contratti a fitto bloccato. Per i contratti che al 30 luglio '78 erano bloccati (redditi familiari dell'inquilino allora inferiori a 8 milioni annui) e avevano un affitto inferiore all'equo canone, il meccanismo è particolarmente complicato. Per avere il canone di agosto '81 prima si deve aggiungere al canone di luglio il 15% della differenza fra l'equo canone '78 e il fitto bloccato '78; poi si applica una percentuale di aumento che dovrebbe essere de 11'8,24%. Ma questa è solo una delle interpretazioni. Secondo il segretario dell'Uppi (Unione piccoli proprietari immobiliari), Giuseppe Mannino, il calcolo è diverso. In pratica Mannino sostiene che per questi contratti il canone di agosto '81 è pari al vecchio fitto bloccato, maggiorato del 70% della differenza fra esso e l'equo canone '78, accresciuto poi di un. adeguamento al costo della vita pari al 18,2%. A titolo di cronaca, di interpretazioni ce ne sono anche molte altre. Nuovi contratti. Per i contratti d'affitto stipulati dopo l'entrata in vigore della legge ma relativi ad alloggi costruiti prima del 31 dicembre '75 il canone (cosi come il dubbio) è lo stesso che per i vecchi contratti non bloccati. Si applicano tutte le variazioni del costo della vita ('79, '80, '81). Per i contratti relativi ad alloggi costruiti dopo il '75 pare che gli adeguamenti al costo della vita decorrano a partire da ogni 1" gennaio. Contratti in piccoli comuni. Nei Comuni sotto i 5000 abitanti non c'è l'equo canone, ma esiste per l'inquilino una diversa forma di tutela. L'adeguamento al costo della vita è stato applicato a partire dal canone di affitto quale esso era nel 1978. La misura dell'adeguamento decorrente da questo agosto è soggetta agli stessi dubbi (15,45% o 16,6% sul luglio o 50,175% più del 1978) dei contratti già non soggetti a blocco nei Comuni maggiori, dei quali si è parlato prima. Anche rivolgendosi alla magistratura non c'è da sperare in giudizi univoci. Ieri si è saputo della sentenza del giudice Emanuele Di Vittorio, del tribunale di Milano, il quale, a differenza dei pretori citati ieri, conferma la tesi prevalente che gli adeguamenti al costo della vita debbano essere applicati: a partire dal 1" agosto '79 per gli immobili costruiti fino al '75 e, per esempio, dal 1" gennaio '78 per un alloggio costruito nel '76, dal 1° gennaio '79 per un alloggio costruito nel '77, e cosi via. , s. 1.

Persone citate: Giuseppe Mannino, Mannino

Luoghi citati: Milano, Roma