Legge editoria: «sì» del Senato Entro luglio il voto alla Camera

Legge editoria: «sì» del Senato Entro luglio il voto alla Camera Si avvia a conclusione il travagliato iter della riforma Legge editoria: «sì» del Senato Entro luglio il voto alla Camera L'unica modifica sostanziale apportata a Palazzo Madama, rispetto al vecchio testo approvato a Montecitorio, riguarda il prezzo dei quotidiani che non verrà liberalizzato ROMA — Il Senato è riuscito ad approvare la riforma dell'editoria ieri pomerìggio, ed ha rinviato nuovamente alla Camera il provvedimento perché vengano ratificate le modifiche di Palazzo Madama (l'iter dovrebbe concludersi prima delle ferie). Si tratta in genere di emendamenti marginali, alcuni formali (i senatori hanno sostenuto che il testo dei colleghi deputati è «redatto in maniera sintatticamente scorretta'). Un solo articolo, modificato al Senato, potrebbe trovare opposizioni alla Camera rendendo più difficile il varo finale di questo travagliato disegno di legge. Si tratta del prezzo dei quotidiani a proposito del quale c'è stato un acceso contrasto tra i radicali (e i missini) e tutti gli altri gruppi. I radicali chiedevano per ogni editore la liberta di vendere il proprio giornale al prezzo preferito. Il caso concreto in discussione era quello del •Giornale d'Italia» di Roma che costa cento lire. Ma gli altri partiti hanno stabilito che il prezzo non potrà essere inferiore del 25 per cento rispetto a quello ufficiale fissato dal Cip: ovvero 300 lire rispetto alle 400 attuali. Solo i giornali che hanno un massimo di 12 pagine in grande formato (o 24 in piccolo) possono vendere alla metà del prezzo ufficiale. Se passa questo articolo anche alla Camera «Il Giornale D'Italia» dovrà raddoppiare il suo prezzo di vendita. «La legge sull'editorìa approvata dal Senato in un testo complessivamente equilibrato, rappresenta un decisivo passo in avanti sulla via dell'eliminazione di quella condizione di incertezza che, non senza introdurre talune occasioni di comportamento, poco trasparente, pesava da anni sulla stampa italiana». Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza on. Compagna, il quale ha aggiunto: «Il governo esprime la sua soddisfazione e conta senz'altro che la Camera nella prossima settimana possa definitivamente sanzionare un provvedimento necessario e tanto più atteso quanto più critiche risultano le condizioni di attività editoriali che sarebbe doloroso veder soccombere per un rinvio a dopo le ferie della definitiva approvazione in terza lettura della legge che all'editoria può e deve fornire un supporto tempestivo». Ed ecco schematicamente le innovazioni più importanti della riforma, la cui dizione ufficiale è 'Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria». Trasparenza della proprietà' e dei bilanci — Sono fissate norme severe per veder chiaro nelle aziende. I titolari debbono essere persone fisiche e non società di comodo o prestanomi. Potranno essere editori, con una modifica approvata dal Senato, anche gli enti morali. Chi non si adegua entro due anni perde il diritto agli aiuti. Trasferimenti di quote del capitale sociale o delle proprietà che riguardano più del dieci per cento del totale dovranno venire alla luce, pena la condanna fino ad un anno. I bilanci dovranno essere redatti sulla base di un unico modello, con indicazioni dettagliate, e sottoposti a speciali controlli. Limiti alla concentrazione — Un editore non potrà essere proprietario a nessun titolo (compreso l'affitto, l'affidamento in gestione, le quote di controllo) di giornali che coprano oltre il 20 per cento delle copie complessivamente tirate dai quotidiani italiani. Questo significa che il gruppo Rizzoli dovrà, entro i prossimi tre anni, rientrare in questo limite, ora superato. Pubblicità — Anche per la pubblicità c'è un limite alla concentrazione. Una sola società pubblicitaria non potrà avere l'esclusiva su un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il 30 per cento del totale nazionale. Alle società pubblicitarie è an¬ che vietato di dare ai giornali anticipi sul bilancio pubblicitario superiori del ,15 per cento alle effettive entrate dell'anno precedente. Questo'per impedire che tramite le società di pubblicità vengano fatti favoritismi a determinati giornali. Garante — Ci sarà un garante unico, scelto tra gli ex presidenti della Corte Costituzionale o della Cassazione, a controllare la corretta applicazione della legge. Il garante sarà scelto dai presi¬ denti della Camera e del Senato. Distribuzione — Il Senato ha fatto un passo indietro rispetto al testo ricevuto dalla Camera. In pratica, gli edicolanti continueranno a conservare di fatto il monopolio dei punti di vendita di quotidiani e periodici. E' stata infatti soppressa la norma che permetteva la libera vendita in alberghi, pensioni, librerie e grandi magazzini. E' stata escogitata una macchinosa procedura che darà l'autoriz- zazlone a vendere anche in alberghi, ecc., tenendo conto di un piano regionale di dislocazione delle edicole. Provvidenze — Il gran problema dei giornali è il dover acquistare obbligatoriamente carta italiana ad un prezzo maggiore di quella estera. Entro cinque anni, prescrive la legge, il mercato dovrebbe essere liberalizzato. Nel frattempo gli editori riceveranno una integrazione sul prezzo di acquisto della carta, con benefici maggiori per i giornali minori. Sono previsti anche mutui agevolati che nell'arco di dieci anni dovrebbero permettere alle aziende editoriali di rinnovarsi tecnologicamente. Sono previste tariffe agevolate per telefono, telegrafo, trasporti, poste. Esodo — Anche i giornalisti potranno essere messi in cassa integrazione (questo istituto per ora non esiste) per un periodo massimo di due anni, se l'azienda è in crisi. Poi potranno essere licenziati a particolari condizioni. Sono previste forme di prepensionamento per giornalisti e poligrafici delle aziende in crisi, in sostituzione della cassa integrazione, purché siano stati versati 360 contributi mensili. Partiti — I partiti ammessi al finanziamento pubblico non potranno godere di eventuali finanziamenti espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione svolta attraverso quotidiani, periodici e mezzi radio-televisivi, «se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute», a. rap.

Persone citate: Compagna

Luoghi citati: Roma