Non esiste più il reato di plagio «L'influenza psichica non ha prove» di Liliana Madeo

Non esiste più il reato di plagio «L'influenza psichica non ha prove» La Corte Costituzionale spiega perché ha dichiarato illegittima la norma Non esiste più il reato di plagio «L'influenza psichica non ha prove» ROMA — Il reato di plagio è stato cancellato dal nostro ordinamento. Ponendo fine a un annoso e spesso travagliato dibattito, i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato illegittimo l'art. 603 del Codice penale, che punisce da cinque a quindici anni chiunque -sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione*. Tale norma — ha deciso l'Alta Corte — contiene un'ipotesi di reato «non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione*. I giudici di Palazzo della Consulta hanno emesso la sentenza il 9 aprile scorso e ne hanno depositato ieri le motivazioni. Nel novembre '70 Ilario Martella, giudice istruttore del tribunale di Roma, aveva trasmesso alla Corte gli atti relativi a un procedimento intentato contro un sacerdote, don Emilio Grasso. L'accusa era di plagio. Numerose famiglie si erano rivolte all'autorità giudiziaria perché perseguisse il religioso, accusato di aver indotto 41 giovani ad abbandonare la propria casa, ad unirsi in comunità sparse sia in Italia sia all'estero, a rinunciare al lavoro e agli studi per seguire don Grasso, oggetto di vero e proprio culto. Da quando il reato di plagio era entrato nel nostro Codice, una sola volta l'art. 603 era stato applicato. La condanna, nei confronti del prof. Aldo Braibandi, fu pronunciata nel 1968. confermata, nel '69 e nel '71 nei successivi gradi di giudizio. Il docente era stato accusato di aver ridotto in proprio potere due suoi giovani allievi. La sentenza fu costellata da studi e polemiche. Nel '68 furono presentate due proposte di legge, al Senato e alla Camera, per l'abrogazione del reato di plagio. Fra i firmatari: Lombardi. Malagugini. Barca, Galante Garrone, Ossicini. Spagnoli. L'iniziativa non ebbe seguito in Parlamento. In trenta pagine i giudici costituzionali hanno affrontato il problema nelle sue radici storiche, da come lo ha considerato Marziale a come si è venuto configurando a partire dall'Illuminismo, con l'affermazione del principio di uguaglianza fra tutti gli individui e la conseguente progressiva abolizione della schiavitù (proclamata per la prima volta nella Francia rivoluzionaria nel 1791), a come — con le ambiguità finora riscontrate — il reato di plagio è entrato nel Codice italiano nel 1930: *Una dizione che non consentiva ipotesi che corrispondessero a quella che per secoli era stata l'eccezione tradizionale del plagio, quali ad esempio il sottoporre persone al lavoro obbligatorio, il rapire i fanciulli per appro¬ priarsi della loro attività di mendicanti, il fornire donile ad harem di sovrani assolu ti*. Nei primi quarantanni di applicazione del Codice si sono avuti rarissimi processi di plagio, e tutti si sono conclusi con un'assoluzione, *perché il fatto non costituisce reato* o • non sussiste*. Nel '61 la Cassazione, per la prima volta, dichiarava esplicitamente la natura psichica di questo reato e degli elementi che vi convergono. Dopo il caso Braibandi più precisi furono i riferimenti, in sede di dibattito, alle distinzioni fra persuasione e suggestione, negazione della personalità e libero convincimento, soggezione psichica e - limitazione del determinismo del soggetto* : limitazione, hanno osservato i giudici costituzionali, che «può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica, come nel rapporto amoroso, fra il sacerdote e il credente, fra il maestro e l'allievo, fra il paziente e il medico* ma anche a .rapporti di influenza reciproca*. Secondo l'art. 603, ce una persona che può impedire a un'altra di pensare con la propria testa per farla pensare con la propria. Ma si tratta di un processo che solleva non poche perplessità, rilevano i giudici dell'Alta Corte. .Non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l'azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale staio di sogge¬ zione che qualifica questo reato. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona*, è scritto nella sentenza. Cosi come è formulato, pertanto, l'art. 603 prevede un'ipotesi di reato non verificabile ed è «di per sé inapplicabile*. Liliana Madeo

Persone citate: Aldo Braibandi, Barca, Emilio Grasso, Galante Garrone, Grasso, Lombardi, Malagugini, Ossicini

Luoghi citati: Francia, Italia, Roma