«Sfratto per necessità»: e poi se il proprietario riaffitta?

«Sfratto per necessità»: e poi se il proprietario riaffitta? Due casi clamorosi denunciati dalla Uil regionale «Sfratto per necessità»: e poi se il proprietario riaffitta? La storia di tre pensionati e di una famiglia che dovettero lasciare soffitte e alloggio - La legge dell'equo canone prevede i danni Che avviene dopo una sentenza di sfratto richiesto per necessità del padrone di casa? L'inquilino resta escluso dalle quattro mura abituali, il proprietario ne rientra in possesso e. a rigor di logica, ma anche a termini di legge, dovrebbe occupare l'alloggio in tempi non troppo lunghi. Ma non sempre è questo il risultato di una causa di sfratto intentata per necessità. Giovanni Allemani della Uil regionale per il problema della casa denuncia: «Abbiamo raccolto la documentazione su due casi clamorosi; la trasmettiamo alla magistratura perché si pronunci». Si tratta di due sfratti dei quali i giornali avevano già dato notizia. Primo caso. Tre pensionati. Maria Masini. 84 anni. Michelina Barale. 82. Giuseppe Masucco. 77. dopo 38 anni di vita trascorsa nelle soffitte di via Madama Cristina 4. ne sono stati sfrattati il 6 luglio '79 (sentenza esecutiva emessa nel '76). «Le due donne si trovano adesso in ospizi cittadini — sottolinea il sindacalista — il Masucco. dopo lungo pellegrinare, ha trovato una famiglia». Precisa Allemani: «Il proprietario delle tre soffitte, l'ardi. Edoardo Ceretta, aveva presentato richiesta di sfratto per necessità, dichiarando al giudice che il viaggio dalla città di residenza, Verrès, al luogo di lavoro. Torino, gli era ormai troppo faticoso. Ma riavute le soffitte le cedeva a nuovo proprietario nell'aprile dell'80 e quest'ultimo nell'ottobre dello scorso anno otteneva la licenza comunale per eseguire opere di ristrutturazione interna». Secondo caso. Protagonista la famiglia Cali, sei persone, che abitavano in un alloggio di tre camere e cucina, servizio sul ballatoio, in via Salassa 5. La proprietaria dell'alloggio. Anna Zagaria, pensio- nata, viveva con la figlia e tre nipoti. «Con il consenso della proprietà — ricorda Allemani — e in attesa che la famiglia Cali trovasse un'altra sistemazione furono concessi brevi periodi di rinvio all'esecuzione dello sfratto intentato e ottenuto per necessità». I Cali se ne andarono nel maggio '79. Conclusione? «Da controlli effettuati proprio dall'ex inquilino — ribatte il sindacalista — l'alloggio è risultato mai occupato dalla proprietaria». Forse non sono questi i soli casi in cui la necessità proclamata e garantita dal padrone di casa alla richiesta di sfratto dell'inquilino, a distanza di tempo, non risulta del tutto confermata. Commenta Giovanni Allemani: «Accanto a tanti_esempi di necessità reale, esistono anche quelli il cui vero scopojè avere libero l'alloggio o per venderlo o per riaffittarlo ad altri. Per i due casi indicati, poiché la sentenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge dell'equo canone, si dovrebbe applicare la normativa del 23 maggio '50. n. 253. artt. 8 e 9. che prevede il ripristino del contratto, il risarcimento dei danni, nonché sanzioni penali. Comunque la stessa legge dell'equo canone prevede, qualora non fosse più possibile il rientro dell'inquilino nell'alloggio, il risarcimento dei danni da parte del proprietario». nulli 1111 II 11 II 11 II 11 II 1111 II I M11M1111 II 11111111111 II 111111 II 1111111111111111 11111

Persone citate: Allemani, Anna Zagaria, Barale, Edoardo Ceretta, Giovanni Allemani, Giuseppe Masucco, Maria Masini, Masucco

Luoghi citati: Torino, Verrès