Pagarono i contributi da scolari ma non servono per la pensione

Pagarono i contributi da scolari ma non servono per la pensione 1 versamenti fino al '38 non incidono sull'anzianità Pagarono i contributi da scolari ma non servono per la pensione La validità dei contributi della «Mutualità scolastica» accreditati a suo tempo a molte persone — allora in età scolare e ormai prossime al pensionamento — sta diventando controversa anche in sede giudiziaria. Per rendersi conto della questione bisogna sapere che fino al 1938 gli scolari delle elementari e i loro insegnanti potevano versare all'Inps — in un ruolo detto appunto rlella «Mutualità scolastica» — una modesta contribuzione che a suo tempo avrebbe dovuto dar loro diritto alla pensione di vecchiaia. Era in sostanza una contribuzione volontaria suggerita quando l'assicurazione invalidità e vecchiaia non era ancora obbligatoria. Con l'estensione di quest'ultima a strati sempre più larghi della popolazione, la «Mutualità scolastica» venne spinta ai margini della previdenza e quindi soppressa con decreto n. 1620 del settembre 1938. In quel provvedimento è detto però che «sono fatti salvi i diritti acquisiti derivanti dal versamento dei contributi effettuati a tutto il 30 settembre 1938 in previsione del loro computo nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia». Ma a questa norma l'Inps ha sempre dato un'interpretazione restrittiva: conteggia l'importo dei contributi versati dal singolo nella mutualità scolastica (che perciò concorrono a determinare l'importo della pensione assegnatagli per invalidità, anzianità o vecchiaia) ma non li considera utili agli effetti dell'anzianità assicurativa necessaria per raggiungere il diritto alla pensione stessa. Perciò alcuni lavoratori fecero causa all'Inps che — come di consueto—non ave- va attribuito ai contributi ad essi accreditati per mutualità scolastica nessuna valore agli affetti dell'anzianità assicurativa degli interessati i quali perciò non poterono conseguire il diritto a pensione. La lite fuil in Cassazione, che con sentenze n. 1674 e n. 2111 del 1978 dava ragione ai ricorrenti, confermando che i contributi versati nella mutualità scolastica sono utili a tutti gli effetti e quindi anche per raggiungere il diritto a pensione Confortati da questo precedente, altri lavoratori a cui risultano accreditati i contribuiti nella mutualità scolastica hanno intentato o si accingono a loro volta a far causa all'Inps che non ha ritenuto di estendere a casi analoghi l'applicazione della predetta sentenza. Ma il tribunale di Bologna — chiamato a decidere al riguardo — ha recentemente sentenziato con valide argomentazioni che i contributi versati nella mutualità scolastica — computabili nel loro importo per determinare la misura della pensione — non contano ai fini dell'anzianità assicurativa richiesta: almeno 5 anni per la pensione di vecchiaia e 35 per quella di anzianità. Osvaldo PalCa

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