Denuncia redditi: una casella per dedurre le spese mediche

Denuncia redditi: una casella per dedurre le spese mediche Numerose novità nel modulo «740» di maggio Denuncia redditi: una casella per dedurre le spese mediche Quali sono le più importanti novità che il contribuente italiano troverà nella compilazione della prossima dichiarazione dei redditi? Il modello 740 dovrà essere presentato entro il 31 maggio prossimo e contemporaneamente dovranno essere pagate le imposte dovute: si tratta di una scadenza generale (tranne che per il 770, modulo per i sostituti d'imposta, la cui scadenza è anticipata di un mese), in quan- to, solo nel prossimo anno si avrà probabilmente lo scaglionamento nel tempo della presentazione delle varie dichiarazioni (740, 750, 760) e dei pagamenti, come proposto dai professionisti torinesi. A parte l'aumento delle detrazioni e l'una tantum, le cui definizioni sono imminenti, ma ancora passibili di variazioni, il nuovo 740 e le relative istruzioni tengono conto delle tante modifiche apportate dall'ultima legislazione tributaria. In particolare, osserviamo che: 1) sono integralmente deducibili dal reddito (e ad esse è riservato un apposito riquadro) le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche, nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere: occorre, però, documentare tali spese e indicare la persona alla quale è stato fatto il pagamento, nonché dichiarare che la spesa è rimasta effettivamente a carico del contribuente. Le altre spese mediche (e quelle di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione) sono deducibili dal reddito solo per la parte del loro ammontare totale che eccede il IO o il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato, secondo che que¬ sto sia o non sia superiore a 15 milioni di lire; 2) la deducibilità degli interessi passivi rimane integrale per i prestiti ed i mutui agrari di ogni specie, mentre viene elevata a lire 4.000.000 per gli interessi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili. Diventano deducibili gli oneri accessori (esistenti soprattutto nei vecchi mutui), ma sempre nel limite complessico massimo di lire 4.000.000; 3) è stato elevato di un terzo (e cioè, è passato da 90 a 120) il coefficente per calcolare l'imponibile tassabile per i redditi dei terreni (sia dominicale sia agrario) ; 4) è stato aumentato a lire 2.500.000 il limite di deducibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; 5) rimane la maggiore tassazione della seconda casa che è ora messa in evidenza nel modulo e nelle istruzioni, in quanto per il modello 740 dello scorso anno era mancato il tempo tecnico per inserire le apposite annotazioni; 6) l'Ilor dei professionisti non più dovuta, perché dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, non trova più, di conseguenza, posto nel modulo. Gianfranco Gallo-Orsi

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