Re auto: nessuna illusione i «premi» non diminuiranno di Giuseppe Alberti

Re auto: nessuna illusione i «premi» non diminuiranno Per la mancata conversione in legge delle tariffe Re auto: nessuna illusione i «premi» non diminuiranno Quasi certamente la mancata «conversione» in legge del decreto sulle tariffe assicurative, dopo aver fatto parlare ancora una volta del problema, si risolverà in un nulla di fatto, con la solita «legge di sanatoria». Non sembra, infatti, ad un primo esame, che possa affermarsi la tesi secondo cui la mancata conversione provocherebbe automaticamente il ritorno alla tariffa 1980: il decreto legge non ha fissato alcuna tariffa per il semplice fatto che, da quando è entrata in vigore la legge sull'assicurazione obbligatoria, i premi sono fissati non per legge o decreto legge, ma con un atto amministrativo. La «miniriforma» e le altre disposizioni hanno cambiato le procedure, ma si tratta sempre di un provvedimento della Pubblica amministrazione (decreto ministeriale o del Cip) tanto è vero che in passato si è parlato di ricorsi al Tar del Lazio sulla legittimità del provvedimento. Il decreto legge è stato fatto per un solo motivo: le tariffe approvate l'anno prima dal Cip erano valide dal 1" gennaio al 31 dicembre 1980. Per una serie di motivi (fra cui le dimissioni del ministro dell'Industria Bisaglia, le polemiche, la necessità di un esame piti approfondito), si era constatata l'impossibilità di emanare le nuove entro dicembre. Bisognava quindi evitare un «vuoto», che era inconcepibile perché si tratta di un obbligo per il cittadino e anche di un obbligo per lo Stato, in base alle convenzioni esistenti nella Cee, e neppure si poteva pensare, per un periodo di tempo limitato, di lasciar libertà, creando un caos poi difficilmente rimediabile. Ecco quindi varato il decreto legge d'urgenza che si limitava a stabilire la proroga di un mese dei premi assicurativi, cioè a rendere valide per tutto gennaio 1981 quelli del 1980. Patte queste premesse non sembra che la decadenza del decreto possa aver l'effetto di «travolgere» la tariffa approvata dal Cip in gennaio e ancor meno di far rivivere la vecchia tariffa. Rimane certamente un problema giuridico perché in gennaio si sono pagate le polizze in base a tariffe che vengono a trovarsi prive di valore. Altrettanto, e forse ancor di più, sembra dubbia la tesi avanzata da qualcuno secondo cui le compagnie potrebbero chiedere .il conguaglio agli assicurati che hanno pagato nel gennaio. Come possono chiedere una differenza, in base a tariffe che non erano ancora in vigore, cioè far diventare retroattivo il provvedimento del Cip? Come si è detto all'inizio, dato che la Costituzione prevede espressamente che il Parlamento possa regolare con legge gli effetti giuridici già verificatisi nel periodo in cui era in vigore un decreto legge poi decaduto, questo meccanismo, comunemente chiamato la «leggina di sanatoria», dovrebbe essere adottato anche in questo caso. Giuseppe Alberti

Persone citate: Bisaglia

Luoghi citati: Lazio