Quando scatta la pensione

Quando scatta la pensione Norme più favorevoli se passa la miniriforma Quando scatta la pensione In base alle norme vigenti la pensione di vecchiaia a carico dell'Inps decorre (per chi abbia i requisiti di età e di contribuzione richiesti) dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Perciò, se rassicurato non ne fa richiesta per tempo, perde le rate maturate dop il compimento dell'età pensionaoile. E capita spesso, anche perché molti lavoratori — specie se titolari di posizioni assicurative presso più sedi dell'Inps o perché nati in località diversa da quella di residenza — non sono in possesso della documentazione anagrafica e contributiva da accludere alla richiesta di pensionamento. Per eliminare questo inconveniente, che comporta la perdita di somme talvolta cospicue e comunque sempre necessarie, le competenti commissioni del Senato hanno approvato un disegno di legge secondo cui la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, e se in tale data non avesse i requisi¬ ti di anzianità assicurativa e contributiva richiesti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti in questione vengono raggiunti. Sì ripristina cosi una norma già esistente fino a qualche decennio fa, quando venne inspiegabilmente sostituita da quella vigente al riguardo che è sfavorevole alla gran massa dei lavoratori. Lo stesso articolo prevede del resto che su richiesta dell'interessato la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda stessa, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda. Chi ne abbia interesse ha quindi la facoltà di chiedere l'applicazione della norma attualmente in vigore (decorrenza della pensione dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda), che in qualche caso — come per esempio il raggiungimento dei trentacinque anni di contributi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità — potrebbe essere più vantaggiosa. Il medesimo disegno di legge prevede inoltre che le pensioni supplementari (cioè quelle assegnate dall'Inps a persone già titolari di altra pensione a carico dello Stato, della Cpdel o di altre forme di previdenza obbligato' ria sostitutive dell'assicurazione generale per l'invalidità e vecchiaia) finora calcolate in base all'importo dei contributi versati vengano calcolate in forma retributiva, con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima. Questo criterio vale anche per i supplementi di pensione (spettanti a pensionati che continuano a prestare opera retribuita) e che attualmente vengono liquidati in base ad un coefficiente fisso che gli dà un miserabile significato economico. Con questo provvedimento, invece, il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma a cui si riferisce e diventa perciò parte integrante di essa, a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso. Tutti i provvedimenti qui riassunti necessitano ancora dell'approvazione della Camera per diventare operanti. Osvaldo Paita

Persone citate: Osvaldo Paita