Spiegati i tanti perché di Liliana Madeo

Spiegati i tanti perché Spiegati i tanti perché ROMA — La Corte Costituzionale ha reso note le sentenze, con le relative motivazioni, dei referendum ammessi alla consultazione popolare di primavera. Entro il 15 febbraio verranno pubblicate le sentenze relative agli altri cinque referendum che sono stati invece giudicati inammissibili: quelli — proposti dai radicali — su centrali nucleari, droghe leggere, smilitarizzazione della guardia di finanza, caccia, reati d'opinione. Nel pacchetto di ieri — insieme con gli altri due sull'aborto ammessi — è stato espresso il giudizio della Corte anche sul referendum •massimale» del «movimento per la vita», che è stato respinto. Aborto — La sentenza occupa 42 pagine e reca il n. 26.1 giudizi sull'ammissibilità delle tre richieste referendarie sono riuniti. Primo problema: la legittimità di più referendum su una stessa legge, perseguendo fini opposti. Vengono ricordate le perplessità della Cassazione a tale proposito. In conclusione: .La coesistenza di più referendum aventi per oggetto la medesima legge rischia di determinare inconvenienti. Ma i rimedi si affidano da un lato alla maturità degli elettori, dall'altro ai futuri interventi del legislatore. Quanto alla Corte, ad essa non compete di incidere sulla vigente disciplina del procedimento referendario*. Richiesta radicale — Nonostante la «difficoltà di lettura» dei quesiti, la proposta è giudicata sostanzialmente omogenea. -Si propone di sopprimere tutti i procedimenti, gli adempimenti e i controlli di tipo amministrativo (o anche giurisdizionale) che attualmente si riferiscono all'interruzione volontaria di gravidanza'. L'ammissibilità di tale referendum è stata messa in dubbio da chi riteneva che la sua approvazione «darebbe luogo ad effetti incostituzionali*. Ma la Corte ha risposto: «La richiesta radicale non ha per oggetto che una serie di disposizioni contenute in una legge ordinaria, l'eventuale abrogazione delle quali non si ripercuote sul principio costituzionale del bilanciamento degli interessi concorrenti in materia* (la maternità, la vita umana, la salute fisica e psichica della donna). Richiesta •minimale* del •movimento per la vita* — Propone di eliminare tutte le possibilità di aborto concesse dalla legge, eccettuato l'aborto terapeutico necessario per tutelare la salute fisica della donna. La richiesta è stata giudicata ammissibile, perché risulta sufficientemente univoca. Non chiede l'abrogazione di norme costituzionalmente vincolanti. Non contrasta con la sentenza della Corte del '75 che faceva •perno sulla salute della madre complessivamente intesa*. Mantiene saldo il principio che 'la salute della gestante dev'essere compiutamente garantita dai gravi pericoli che ogni effettiva malattia, di qualsiasi natura, possa produrre nel corso dell'ulteriore gestazione». Richiesta •massimale* del •movimento per la vita* — Respinta. Proponeva di abrogare la legge •nell'intera parte in cui si consente a certe condizioni l'interruzione di grvidanza*, tendeva ad -allargare la sfera dell'illecito sino a farla coincidere in sostanza con quella già determinata dal codice penale del 1930*, chiedeva che fosse «resa inefficace la stessa previsione dell'aborto terapeutico» quando il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione ed è stato riconosciuto dalla nota sentenza della Corte del 75. •L'articolo 6 della legge in quanto tutela non soltanto la vita ma anche la salute, non può non essere ricondotto ad una scelta discrezionale del legislatore ordinario, ma rappresenta nel suo contenuto essenziale una norma costituzionalmente imposta». «Misure argenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica» — L'ammissibilità è stata pronunciata perché le norme oggetto del referendum •appaiono uniformate, pur nella varietà dei loro contenuti, a un principio comun • che conferisce alla materia disciplinata un connotato di sostan¬ ziale unitarietà*. Per quanto riguarda l'articolo sul fermo di polizia, in discussione al Parlamento nei giorni in cui la Corte prendeva la sua decisione, la questione sarà riproposta alla Cassazione e successivamente alla Corte. Ergastolo — «La Corte non riscontra nella richiesta in esame alcuna ragione di inammissibilità e pertanto la dichiara ammissibile». Porto d'armi — La Corte ha escluso che — come invece aveva sostenuto l'Avvocatura dello Stato — il divieto di concessione della licenza di porto d'armi sia in contrasto con gli articoli della Costituzione che tutelano il diritto alla vita e alla proprietà privata. «La norma in questione pone in essere una fra le soluzioni astrattamente possìbili per assicurare la privata tutela» di quei diritti, e «il suo contenuto non può pertanto considerarsi soggetto ad un vincolo» costituzionale. Tribunali militari — «La richiesta non investe l'intero ordinamento giudiziario militare». Si chiede l'abrogazione delle norme che prevedono la presenza degli ufficiali delle forze armate nei collegi giudicanti, in veste di presidenti e giudici. «Non è in gioco l'esistenza stessa dei tribunali militari*. Ammissibile quindi il referendum, •non potendosi sostenere che l'art. 103 della Costituzione, riferendosi ai tribunali militari, abbia inteso costituzionalizzarne quella particolare composizione*. Liliana Madeo

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