L'affittacamere

L'affittacamere L'affittacamere Si tratta di una vera e propria attività, ma è difficile ottenere la risoluzione del contratto Problemi sempre diversi angustiano i rapporti tra proprietari ed inquilini. Da Alessandria il signor Giovanni L. pone un quesito che interessa anche Maria Rosa, Ercole Bruno e Alco Capitan: si tratta dell'antico mestiere dell'affittacamere, che sembra aver avuto un imprevedibile sviluppo negli ultimi tempi. L'esempio di Giovanni L. vale per tutti. Scrive: «Un proprietario aveva concesso prima dell'entrala In vigore dell'equo canone al conduttore la facoltà di subaffittare totalmente, ma l'alloggio é stato In realtà usato e lo è tuttora per l'esercizio dell'attività di affitta-camere ammobiliate. In base alle vigenti disposizioni è possibile al proprietario ottenere la disponibilità dell'alloggio recedendo dal contratto originario che ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore della legge?». iti- Risponde l'aw. Lorenzo P ifeta, consulente legale dell'Unione Piccoli Proprietari: «La facoltà (prevista nel vecchio contratto di locazione ad uso abitativo) di subaffittare totalmente non significa affatto facoltà di mettersi a fare l'affittacamere. Nel primo caso si tratta pur sempre di uso abitativo; nel secondo invece si tratta, come ha precisato la Cassazione, di una vera e propria attività economica, organizzata professionalmente al fine dello scambio di beni e servizi». Continua l'esperto: «L'affittacamere è un vero e proprio imprenditore che, con la locazione di camere e la prestazione di servizi accessori, ed eventual- mente della pensione, esercita un'industria (Cassazione, 19 giugno '59, n. 1925) che differisce da quella alberghiera soltanto per le modeste proporzioni, ma non per la sua natura ed essenza. La conseguenza è che, se si stipulasse un contratto per destinare l'immobile locato alla attività di affittacamere, sarebbero applicabili non già le norme relative alle locazioni di immobili urbani in genere, ma quelle riguardanti alberghi, pensioni e locande (Cassazione, 24 marzo 72, n. 920). «Tuttavia l'attività di affittacamere è considerata industria distinta da quella alberghiera dalla legge di pubblica sicurezza. Costituisce tuttavia abuso, rispetto alla destinazione contrattuale per abitazione, l'esercizio, nell'immobile locato, di questa attività (Cassazione, 9 febbraio '57, n.507).. Nonostante tutto questo il legale non ritiene che il locatore possa ancora ottenere la risoluzione del contratto per mutamento di destinazione economica. Precisa l'aw. Profeta: «Infatti l'art. 80 della legge equo canone dice: "Se il conduttore adibi¬ sce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente». Quest'ultimo comporta durata maggiore dal rapporto per uso lon abitativo, indennità di avviamento, ecc. cioè non conviene affatto al proprietario». Secondo l'avvocato per l'art. 59 della legge equo canone invece «il locatore può recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi per lettera raccomandata, quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupi nemmeno in parte con continuità. Non sono chiare le ragioni che hanno indotto il legislatore a non preve¬ dere il diritto di recesso nel caso di sublocazione totale. «Se si dovesse concludere che il caso sia stato ricompreso nella previsione n. 8 dell'art. 59 (quando il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo), si potrebbe ritenere che la possibilità di recesso, in presenza di sublocazione totale, sia stata data per scontata, come indice di assoluta carenza di interesse del conduttore alla protrazione del rapporto lacatizio». Risultato? Sarebbe una causa «difficilissima», basata su troppi «se» e «interpretazioni» con la possibilità che il conduttore riesca a dimostrare che nell'immobile ha la sua personale abitazione contemporanea a quella dei subconduttori. it Da Maria di Cumiana olive verdi «a modo mìo»: «Le ho comprate ai mercati generali; schiacciate con una pietra (attenzione, d'un lavoro che sporca molto): ho tolto il nocciolo e le ho messe In salamoia cambiando l'acqua un giorno sì ed uno no. Dopo circa 10-12 giorni, le olive sono pronte. Con una schlumarola ne tiro su la quantità che mi serve, le faccio sgocciolare bene e le condisco con origano, aglio tritato fine, un filo d'olio, lascio riposare 48 ore. A «Ho un mini allevamento dì conigli—scrive Luigi di Cascine Vica — e quando li ammazzo mi ■ splace buttar via le pelli; hanno poco valore, tuttavia potrebbero servire. Qualcuno tra i lettori di Saper Spendere può insegnarmi un metodo di concia casalinga? Simonetta

Persone citate: Ercole Bruno, Giovanni L., Lorenzo P, Maria Rosa, Profeta

Luoghi citati: Alessandria, Cumiana