Fermo di polizia: serve a battere il terrorismo?

Fermo di polizia: serve a battere il terrorismo? Una lettera del magistrato Bernardi Fermo di polizia: serve a battere il terrorismo? Egregio Direttore, non può passare inosservata l'invidiabile sicurezza con cui Vittorio Gorresio ha sostenuto, in un articolo apparso sabato scorso sulla prima pagina de «La Stampai, che il fermo di polizia è -strumento costituzionale» a cui non bisogna esitare di ricorrere di fronte all'infierire del terrorismo e con cui ha un po' frettolosamente liquidato come «inconsistenti» le eccezioni di incostituzionalità avanzate durante la discussione al Senato. Personalmente non ho di queste certezze ed anzi mi sembra fortemente opinabile che il fermo di polizia non sia in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, anche perché, da 35 anni a questa parte, costituzionalisti, giuristi e uomini politici di fama, non sono ancora riusciti a dare una risposta univoca al controverso problema. Gii> nel 1946, durante i lavori della Assemblea costituente, era stato affrontato il tema del fermo di polizia e cioè della possibilità di privare della liberta, in presenza di eccezionali ragioni di necessita e urgenza, cittadini che non avevano commesso alcun reato. Questa possibilità era stata esclusa, ad esempio, dagli onorevoli Moro e Bettiol e un altro democristiano, l'on. Gabrieli, era arrivato persino a sostenere che «z soli casi di necessità e urgenza in un codice ispirato a criteri di libertà sono quelli determinati dalla flagranza del reato». L'on. Tupini, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 13, nella parte in cui escludeva qualsiasi forma di detenzione o restrizione della liberta personale che non fosse disposta dall'autorit'» giudiziaria, aveva precisato che la norma intendeva riferirsi «anche a quel fermo o arresto di polizia che non vorremmo nemmeno onorato di menzione in un articolo della Costituzione». Pili recentemente, altri studiosi, come Marzio Branca, si sono dichiarati per l'incostituzionalit?" e non molti giorni orsono Stefano Rodotà ha definito il fermo una «pericolosa smagliatura del tessuto costituzionale». La norma che regola il fermo di polizia non specifica quali sono i casi eccezionali di necessita» e urgenza che, al di fuori della commissione di un reato, autorizzano di volta in volta il fermo del cittadino. L'art. 13 richiede che essi siano tassativamente indicati e invece il legislatore ha te-' stualmente stabilito che possono essere fermate le «persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione» di determinati delitti. Balza evidente l'assoluta genericità della disposizione legislativa ed è quindi ben possibile che essa violi il principio costituzionale di tassativit*. Non è poi consentito confondere, come mi pare faccia Gorresio, i casi eccezionali e urgenti di cui si è parlato, con le «eccezionali condizioni di urgenza e necessità» sussistenti, a suo dire, in Italia le quali sono cosa diversa e nulla hanno a che vedere con il detto principio costituzionale. Ma al di 1* di questi aspetti tecnici, mi sembra mistificatorio sostenere che il fermo di polizia possa avere una qualche utilif1 nella lotta al terrorismo e non è esatto affermare che i responsabili della PS lo ritengono una misura efficace perché, a quanto mi'con- sta, è invece assai diffusa l'opinione contraria. I successi ottenuti sul fronte del terrorismo non hanno alcuna attinenza con il fermo di polizia, essendo stati raggiunti con strumenti diversi tra i quali non va dimenticato l'ormai famoso articolo di legge che ha introdotto forti diminuzioni di pena a favore di chi, dissociandosi, aiuti gli inquirenti nella raccolta di prove decisive. La fumosa formulazione della norma che disciplina il fermo ha gi* determinato inconvenienti sul piano dell'applicazione: se i dati in mio possesso sono esatti, poco pi'i del 10% dei fermi sono stati effettuati dalla pubblica sicurezza mentre i restanti sono stati operati dai carabinieri. Questo rilevante divario può solo spiegarsi con l'ampia discrezionalit* autorizzata dalla legge che, in una materia cosi delicata come è quella attinente ai diritti di liberi*, consente trattamenti assai differenziati e lasciati pressoché all'iniziativa del singolo. Ciò non è solo un'ulteriore conferma che viene in concreto eluso il principio di tassativitf»: vi è pure il rischio che iniziative di dubbia correttezza costituzionale alterino profondamente il quadro istituzionale e il corretto rapporto tra i poteri dello Stato. Distinti saluti. Alberto Bernardi sostituto procuratore della Repubblica di Torino

Persone citate: Alberto Bernardi, Bernardi Fermo, Bettiol, Gabrieli, Gorresio, Marzio Branca, Stefano Rodotà, Tupini, Vittorio Gorresio

Luoghi citati: Italia, Torino