Quando brucia un bosco rassicurazione paga? di Giuseppe Alberti

Quando brucia un bosco rassicurazione paga? Quando brucia un bosco rassicurazione paga? Solitamente esclusa la causa dell'autocombustione - I danni alle proprietà dei vicini Gli incendi boschivi che in questi giorni stanno manife'standosi in diverse zone del Piemonte interessano anche il campo assicurativo, e ciò avviene sotto taluni aspetti che riguardano non solo i proprietari delle superf ici alberate ma anche le proprietà dei vicini. Per quanto concerne il danno «diretto» alle cose assicurate, non vi sono, in genere, problemi particolari, salvo quello concernente le possibili cause del sinistro. Infatti, l'ipotesi dell'autocombustione è compresa soltanto se vi è in polizza una clausola particolare, ma raramente questo dubbio concerne gli incendi dei boschi, bensì riguarda soprattutto pagliai, fienili, ecc. Il fatto che l'incendio possa esser stato provocato da terzi, o addirittura che sia doloso, è irrilevante, perché, contrariamente a quanto molti credono, il sinistro «doloso» è escluso soltanto quando si tratti di fatto volontario dello stesso assicurato o dei suoi dipendenti. Nei casi in cui vi sia dolo o colpa di terzi, la compagnia assicuratrice deve pagare salvo il diritto di «rivalsa» ove il responsabile sia identificato. Più complesse sono le questioni che riguardano i danni alle proprietà dei vicini: anche nelle polizze incendio di questo settore, come in quello degli alloggi, è possibile includere il cosiddetto «ricorso vicini»,,cioè una specie di coper¬ tura per la responsabilità civile, ma occorre pagare un sovrapremio. di solito uguale alla tariffa base. In pratica non sono molto numerosi coloro che hanno stipulato le polizze, ed ancor meno quelli che si sono preoccupati dei danni a terzi. Eppure di tali danni sono responsabili a meno che riescano a provare che i sinistri sono stati provocati da un fatto assolutamente a loro non imputabile e cioè il «caso fortuito» secondo quanto stabilisce l'art. 2051 del Codice Civile (ad esempio l'azione di un fulmine). Vi è però ancora un altro aspetto pochissimo conosciuto. La vicinanza di boschi (cioè una distanza inferiore ai 20 metri) è considerata un aggravamento del rischio nelle polizze di assicurazione di fabbricati e nei moduli che si debbono firmare per «coprire» l'edificio si dichiara di solito che non vi sono boschi nelle vicinanze. Naturalmente quando succede il disastro la compagnia eccepirà che eventuali false dichiarazioni hanno portato a concludere il contratto a condizioni diverse. Chi è proprietario di una casetta o di uno chalet in zona alberata dovrebbe quindi dichiarare espressamente questa situazione e. pagando il supplemento di «premio» previsto, potrà esser tranquillo. Giuseppe Alberti

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