La Cassazione scioglierà il quesito sui vetri fumé

La Cassazione scioglierà il quesito sui vetri fumé Due sentenze contrastanti, gli automobilisti disorientati La Cassazione scioglierà il quesito sui vetri fumé Una guidatrìce, condannata in pretura per l'applicazione della pellicola, efa stata assolta in apello dal tribunale - Altre inchieste É^ ,sa aÉ^ilpSÉimé per impedire la visibilità855^ stratura è divisa: la pretura condanna il tribunale assolvè. Ohi ha ragione? La vicenda è finita in Cassazione e toccherà ora alla Suprema Corte sciogliere il dubbio. . Come è nata, la questióne. Nell'aprile scorso il pretore Guarlniello condannò a quattro mesi di carcere e 100 mila lire di ammenda con i doppi benefici, .Pasqualina Renda fermata dalla, polizia a gennaio sulla sua Panda con i vetri oscurati. La sentenza, la. prima In Italia sull'argomento, era, destinata ad influenzare centinaia di procedimenti pendenti nelle preture di molte città. In pratica servi a bloccare sul nascere una moda che si ondava diffondendo. L'aùtò-tint, la pellicola d'importazione americana; che come garantiva la pubblicità «assicura riservatezza, confort,, intimità», scomparve dalla circolazione; A Torino furono denunciati un centinaio di automobilisti che l'avevano montata sulle macchine.. Perché 11 divieto? Secondo il pretore si violava la legge Reale (antiterrorismo) del '75, modificata da una successiva del '77, che vieta «l'uso di caschi protettivi e di qualunque, altro mezzo atto a rendere difficoltoso:il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senea giustificato motivo». . L'espressione «qualunque altro mezzo» comprendeva anche l'oscuramento dei vetri dell'auto, e comunque, perii, magistrato, bisognava verificare caso per caso se esiste una ; valida ragione per nascondersi agli occhi indiscreti (ad esemplo nel caso della roulotte questo motivo esiste, non in quello dell'auto). U difensore di Pasqualina Randa, aw. Mittone, presentò appello e a fine ottobre la sesta sezione del tribunale (près. Aragona) gli ha dato ragione annullando la sentenza del pretóre «perché il fulto non costituisce reato». > - ■-• ■ I Sostengono in sintesi -i giudici nella motivazione. Bisogna valutare soprattutto, se esiste un «giustificato motivo» per l'uso dell'auto-tint. La pellicola è un surrogato in versione economica dei vetri atermici che molte Case automobilistiche hanno adottato da tempo dopo aver superato i controlli previsti dalla legge. E* vero che essa altera le caratteristiche del vetro e diminuisce la visibilità, ma queste sono violazioni del codice della strada siamo cioè al di fuori della legge antiterrorismo richiamata dal pretore. im I ! Dice l'avv. Mittone: «Il tribunale ha tenuto conto delle qualità del mezzo usato. Se io mi servo della pellicola per l'Uso normale per cui è stata prodotta non commetto un reato. L'auto-tint, lo dice an-1 che la pubblicità, garantisce "riservatezza, confort". Se io la faccio applicare sui vetri per ottenere questi vantaggi non posso essere mandato sotto processo». Sostengono ancora i giudici nella motivazione: «Non può dubitarsi che la donna abbia acquistato e fatto applicare la pellicola solo perché convinta dalla pubblicità clte essa avrebbe reso più sicuro e più tranquilla la guida dell'auto». Quindi nessuna violazione della legge antiterrorismo. E ora dopo la sentenza del tribunale cosa succede? La procura generale ha fatto ricorso in Cassazione. E tutti i procedimenti pendenti davanti al pretore Guarlniello riguardanti quel centinaio di automobilisti denunciati come la signora Renda dalla polizia? Il magistrato continua per la sua strada, le istruttorie proseguono regolarmente. Nino Fietropinto

Persone citate: Mittone, Nino Fietropinto, Pasqualina Randa, Pasqualina Renda

Luoghi citati: Italia, Torino