Saper spendere

Saper spendere Saper spendere Vale il regolamento Le norme condominiali sono legge - C'è differenza fra pulizia scale e manutenzione • E' sempre stata mia convinzione — scrive una lettrice da Imperia — che le spese condominiali di pulizia delle scale, rappresentate dai compensi corrisposti le oneri annessi) all'inserviente, vadano ripartite secondo quanto stabilito dal 1 r 3 comma dell'art. 1123 del Codice Civile, cioè in proporzione ai millesimi. Tale convinzione è anche avvalorata dall'art. 11 del regolumento condominiale che stabilisce: "Le spese di pulizia e luce comune delle scale e di tinteggiatura, manutenzione e ricostruzione delle scale, sono ripartite in ragione delle quote millesimali di tutti i condomini esclusi quelli alla cui proprietà si accede direttamente dalla struda". Ora io eli iedo: l'a m m i n istra tore può procedere alla ripartizione delle spese di pulizia in rapporto all'altezza dei piani invocando il contenuto degli art. 1123 e 1124 del Codice Civile?». + + 11 regolamento di condominio non può contenere norme in contrasto con quelle previste dal Codice Civile. «Per quanto concerne la ripartizione delle spese — precisa Quirino Laratti'— è vincolante quanto previsto dui regolamento di condominio. Nel caso indicato ri- tengo che le spese di pulizia scale debbano essere ripartile in base ai millesimi di proprietà, esclusi quelli con accesso direttamente dalla strada e che non hanno motivo o diritti di accedere al vano scale, ad esempio per raggiungere la buca delle lettere o il cortile interno». Conferma l'esperto: «E' fuori luogo in questo caso per il quale il regolamento di condominio prevede come si debba fare la ripartizione, invocare il contenuto dell'art. 1123 ed ancor meno quello dell'art. 1124 che riguarda la manutenzione e ricostruzione delle scale. Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani ai quali servono. La spesa relativa è ripartita tra loro per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni (millesimi di proprietà) e per l'altra'metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. La manutenzione, in questo articolo, non si riferisce alla pulizia, bensì a lavori e opere di riparazione». «Anche per la tinteggiatura scale — conclude Laratti — il criterio di ripartizione dell'art. 1124 si applica unicamente quando non esiste ascensore e riguarda opere per la conservazione dello stato ottimale delle pareti delle scale». Sul valore della registrazione dei contratti d'affitto (Saper spendere del 2-9-82). un lettore scrive: «Siete si* curi che si debba versare il 2 per cento dell'importo del canone dichiarato e non il 2.50 per cento come sostiene il mio amministratore?*. ** Quirino Laratti. segretario generale dello Snai. sostiene di si: «Il 2 per cento per la registrazione del nuovo contralto d'affitto superiore a un 1.200.000 lire e lo 0.25 per cento sull'importo cauzione (minimo 5 mila lire)». Precisa: «Per la registrazione di denunce di contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili l'esenzione dell'imposta di registro è fino all'importo annuo di un milione e 200 mila; per importi superiori il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro venti giorni con versamento in conto corrente postale intestalo all'Ufficio Registro Affitti di Roma, via Boezio 1°, 00192 Roma. Per i nuovi contratti di locazione ed affitto dei beni immobili: per importi superiori a un milione e 200 mila lire, oltre al contratto di locazione dovrà essere compilato il mod. 70, richiesta di registrazione scrittura privata». * Da Bianca delle conserve, «marmellata di uva e pere»: sbucciare 750 gr di pere martin, tagliarle in ottavi, togliendo 11 torsolo, ridurle a fettine sottili. Metterle in una pentola aggiungendo mezzo litro di succo d'uva dolce e appena spremuto, il succo di due limoni e un chilo di zucchero. Portare ad ebollizione, lasciar bollire per poco tempo: prenderà presto la consistenza della marmellata. Metterla calda in vasetti e chiudere subito ermeticamente. Simonetta

Persone citate: Laratti, Quirino Laratti, Quirino Laratti'

Luoghi citati: Imperia, Roma