Tasse abusive, ma il rimborso?

Tasse abusive, ma il rimborso? Tasse abusive, ma il rimborso? Rese note le norme che prevedono la restituzione delle somme pagate dagli studenti universitari per un decreto decaduto - Una lunga procedura I lettori ricorderanno certaquesto caso una dt t l E I lettori ricorderanno certamente la tassa suppletiva per l'iscrizione all'Università (da uri minimo di lire 50 mila a un massimo di lire 350 mila) che era stata istituita dall'anno accademico 1981-82 dai decreti legge 28 maggio 1981, n. 246, e 29 luglio 1981, n. 401. Questo provvedimento entrò in vigore, ma suscitò molte critiche e polemiche (cosi come molte perplessità provocarono i moduli predisposti dall'Università); le disposizioni non vennero convertite in legge dal Parlamento, e perdettero efficacia fin dall'inizio. Nel frattempo però, molti studenti avevano provveduto al pagamento che riguardava tutti coloro che avevano redditi personali superiori a dieci milioni o appartenenti a famiglie con reddito complessivo annuo superiore a diciotto milioni. Tutti costoro avevano e hanno diritto al rimborso, per il quale però la procedura in Italia è lunga, defatigante e spesso senza esito. Di tale situazione si è reso conto il ministero delle Finanze il quale ha stabilito, per questo caso, una procedura eccezionale che si articola in modo seguente: 1) la domanda di rimborso in carta semplice dev'essere presentata all'Intendenza di Finanza della provincia in cui vi è la sede dell'Università; 2) alla domanda dev'essere allegata in originale la ricevuta del conto corrente postale. E' consigliabile, però, farne prima una fotocopia che, se autenticata, potrà essere, a nostro avviso, prodotta al posto dell'originale; 3) alla doman da dovrà pure essere allegata una comunicazione dell'am ministrazione postale (che può essere chiesta a qualsiasi ufficio postale, ma preferibilmente a quello che ha ricevuto il versamento) con gli estremi dell'accreditamento al conto dell'ufficio del regi stro di Roma destinatario del pagamento. A tale momento, l'Intendente di Finanza dovrà: accertare l'autenticità dei documenti, emettere l'ordinativo di pagamento, chiedere all'ufficio del registro di Roma la dichiarazione di annotamen to di restituzione, annotare nella rubrica apposita il rimborso, inviare il tutto alla Ra gioneria provinciale e compiere qualche altra operazione interna. Vi è da sperare che in que sti casi la parola «rimborso» non rimanga priva di signifi cato. _ _"■' g-g.o.

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