«Garantita» ma non obbligatoria 'ora di religione nella scuola

«Garantita» ma non obbligatoria 'ora di religione nella scuola Precisazioni sul significato della nuova norma per le superiori ■■ ■- ■ ■ ' 11 «Garantita» ma non obbligatoria 'ora di religione nella scuola L'articolo 3 della riforma, approvato dalla Camera giovedì notte, per la prima volta mette sullo stesso piano tutte le confessioni religiose ROMA — L'insegnamento della religione nella scuola media superiore sarà «garantito», ma non più obbligatorio. In pratica, spetterà poi alle norme legislative «delegate», cioè ai regolamenti pratici di attuazione della riforma, disciplinare questo principio. In questo modo la Camera dei deputati ha sciolto un nodo •storico», approvando giovedì notte l'articolo tre dell'ipotesi di riforma della scuola secondaria superiore. Ma ecco il testo dell'articolo, per quanto riguarda la parte relativa alla religione: «L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore. L'esercizio del diritto di usufruire dell'insegnamento della religione è regolamentato in forme che garantiscano il rispetto della libertà di coscienza e non diano luogo a discriminazioni. L'istituzione, i contenuti, e le modalità organizzative dell'insegnamento della religione sono definiti d'intesa fra lo Stato e i rappresentanti delle diverse confessioni religiose, in conformità agli art. 7 e 8 della Costituzione. Le nor me di applicazione relative alla materia di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma (cioè alla religione stessa n.d.r.) sono emanate con decreto del ministro della Pubblica Istruzione». E' stato lo stesso ministro della Pubblica Istruzione, Quido Bodrato, a commentare alcuni aspetti a suo giudizio rilevanti dell'articolo approvato dall'assemblea di Montecitorio. * Tutte le forze politiche.dovrebbero riconoscere-- ha detto Bodrato — sema cedere a facili suggestioni verso chi sembra voler riproporre storici steccati che il testo sancisce un netto avanzamento rispetto all'analoga disposizione vigente per la scuola media inferiore, che comprende quello della religione fra gli insegnamenti obbligatori. Si è di fronte quindi ad una scelta equilibrata e costruttiva». Anche l'esponente del pri. Aldo Gandolf i. ha messo in rilievo gli elementi innovativi. -L'art. 3 stabilisce in concreto che la scuola deve offrire insegnamento della religione; che la frequenza ai corsi di religione non è obbligatoria, ma è un diritto soggettivo che va attivato dagli interessati con una specifica richiesta; e che tutte le confessioni religiose godono degli stessi diritti. Si tratta dunque di una formulazione che risponde alle aspettative e alla maturazione della coscienza civile del Paese'. Il superamento del principio dell'obbligatorietà dell'insegnamento della religione nella scuola statale «principio stabilito da una legge fascista sulla base del compromesso concordatario fra Chiesta e regime è stato sancito dal voto di Montecitorio». E' questa l'opinione di Luciano Benadusi. responsabile del settore scuola per il psi. -La situazione è ben diversa dall'attuale — ha detto ancora Benadusi — in cui tutti sono tenuti alla frequenza dell'insegnamento della religione cattolica, salvo richiesta esplicita di esonero. E' una significativa e importante innovazione in senso laico, cui dovranno uniformarsi le intese con le varie confessioni religiose, per la prima volta poste tutte sullo stesso piano». La sostanziale «laicità» dell'articolo in questione è stata ribadita, contro gli attacchi radicali, anche dall'on. Egidio Sterpa (pli): * Il quinto comma dovrebbe se mai non lasciare soddisfatti i cattolici — ha detto Sterpa — (e forse questi non lo sono); infatti per la pri ma volta si sancisce per legge la possibilità di insegnare qualunque religione nelle scuole italiane e non solo quella cattolica. Si può dire che ciò sia davvero una novità storica». Sterpa nega che si tratti di un «articolo regrèssi vo», bensì il frutto del dialogo e del rispetto delle altrui opi nioni, con un serio «ricorso alla ragione». Particolarmente contrari a questa disposizione, e in generale a tutta l'impostazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore, si sono dichiarati i radicali, che hanno accusato, per bocca di Teodori, repubblicani, socialisti e liberali di avallare l'introduzione per legge dell'insegnamento religioso cosi come è suggerito dal Concordato. Altre perplessità radicali riguardano le ampie deleghe affidate al governo in questo e in altri settori della legge di riforma. «Ma — ha fatto notare il ministro della P.I. — se l'attuazione delle norme è affidata al governo, il governo è controllato dal Parlamento». m.tos.

Persone citate: Aldo Gandolf, Benadusi, Bodrato, Egidio Sterpa, Luciano Benadusi, Sterpa, Teodori

Luoghi citati: Roma