I magistrati in Cassazione solo se un posto è libero

I magistrati in Cassazione solo se un posto è libero Sentenza della Corte Costituzionale blocca le carriere I magistrati in Cassazione solo se un posto è libero Finora venivano nominati indipendentemente dalle necessità di organico -NelgeimaioJ81inruolol posti ROMA — E' stato pubblicato 11 testo integrale delle due sentenze — la n. 86 e la n. 87 di quest'anno — con le quali la Corte costituzionale, accogliendo i ricorsi della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, ha provocato un piccolo terremoto nella progressione di carriera del magistrati e nella composizione del Consiglio superiore della magistratura Con procedura insolita, ma già altre volte seguita dalla Corte per decisioni di particolare rilievo. - il «dispositivo» delle due sentenze era stato peraltro reso noto fin da sabato 17 aprile: parziale illegittimità costituzionale degli articoli 7.10,16.17 e 19 della leg- ge 20 dicembre 1973 n. 831 sulle nomine a magistrato di Cassazione (sent. 86/82); parziale illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958 n. 195. come sostituito dall'art. 3. della legge 22 dicembre 1975 n. 695. sulla composizione e sul sistema elettorale del Csm. Ciò, in sostanza significava che la nomina a magistrato di Cassazione doveva essere contestuale non solo ad un aumento di stipendio (come già avveniva) ma anche e soprattutto al 'conferimento «reale» delle relative funzioni (succedeva invece che il neopromosso magistrato continuasse ad avere le vecchie funzioni per mancanza di posti vacanti nel nuovo grado) e che i magistrati di Cassazione chiamati a far parte del Csm dovevano esser tali non solo di nome ma anche di fatto. Le conseguenze pratiche delle decisioni della Corte sono anzitutto il ripristino, per cosi dire, del «numero chiuso» dei magistrati di Cassazione, con uno sbarramento alla progressione automatica della carriera dei magistrati una volta raggiunto il grado di consigliere di Corte d'appello; poi l'obbligatoria sostituzione, nella sezione disciplinare del Consiglio superiore, di un magistrato di Cassazione (del due che ne devono far parte) solo «formalmente» tale con un altro che oltre alla qualifica avesse anche le corrispondenti funzioni; infine l'annullamento di tutte le decisioni non definitive (perché seguite da ricorsi in Cassazione) pre se dalla sezione disciplinare del Csm nella sua composizione «irregolare», comprese quelle, recentissime, contro i magistrati iscritti alla «P2». Le decisioni della Corte non hanno inciso invece sul «plenum» del Consiglio superiore essendo risultati già Investiti delle relative funzioni oltre che della qualifica i quattro magistrati di Cassazione che devono farne parte. La pubblicazione integrale delle due sentenze, una di quarantasei e l'altra di ventinove pagine, permette ora di conoscere le ragioni della scelta della Corte costituzionale, la quale ha dovuto per prima cosa 'ricostruire il significato originario e peculiare», anche ricorrendo all'attenta rilettura del lavori dell'assemblea costituente. Per dare il «peso» del 'divario tra il numero dei nominati ed il numero dei posti disponibili», A giudici costituzionali hanno fornito delle cifre: -Al 1° gennaio 1981 — hanno détto • su un totale di 2664 unità, i ruoli comprendevano 1077 •magistrati di Cassazione a fronte di 505 posti, e 1587 magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori a 'fronte di 102 posti».

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