Il cronista Rigaldo di Stampa Sera si trova ancora in stato d'arresto

// cronista Rlgaldo di Stampa Sera si trova ancora in stato d'arresto Oggi il pretore Rolleri decide se concedergli o no la libertà provvisoria // cronista Rlgaldo di Stampa Sera si trova ancora in stato d'arresto E' accusato di reticenza per non aver voluto rivelare la fonte di una notizia - Un documento della Federazione nazionale della stampa - Lettera del procuratore capo (e risposta) Ha passato un'altra notte nelle càmere di sicurézza del-; la Questura Alessandro Rlgaldo, il cronista di Stampa Sera arrestato per falsa testimonianza e reticenza. Ieri pomeriggio i legali del giornalista, avvocati Chiusanò e Gabri, hanno presentato alla dott. Rolleri, il pretore cui sono stati trasmessi per competenza gli atti dell'inchiesta, un'istanza di libertà provvisoria. Il magistrato si è riservato la decisione in giornata. Nel resoconto pubblicato su Stampa Sera su un'operazione antidroga il cronista aveva indicato tra i personaggi coinvolti nell'inchiesta anche un ex maresciallo di polizia. Interrogato dal giudice sulla fonte di questa indiscrezione, Rigaldo avrebbe dichiarato che, dopo aver raccolto alcune voci, aveva collegato l'ex maresciallo (latitante) all'ex commissario (arrestato), perché entrambi avevano lavorato negli anni passati alla squadra mobile. Il segretario della Federazione nazionale della Stampa italiana, Sergio Borsi, ha diramato una dichiarazione sull'arresto del giornalista di Stampa Sera Alessandro Rigaldo. 'Ancora una volta sono i giornalisti a pagare le conseguenze dell'immobilismo del Parlamento, che sollecitato anche dalla Corte Costituzionale non ha saputo o voluto adeguare la legislazione superando il conflitto fra la norma della legge professionale che riconosce il segreto sulle fonti e la norma di procedura penale. Il caso del collega Rigaldo, al quale esprimiamo piena solidarietà, segue episodi anologhi che confermano la gravità del problema e l'urgenza di adeguati e tempestivi provvedimenti-. Il caso del giornalista Alessandro Rigaldo è stato dibattuto nelle assemblee tenute ieri e mercoledì nelle redazioni di Stampa Sera e de La Stampa. I comitati di redazione e i redattori esprimono la loro solidarietà al collega arrestato per essersi attenuto all'etica della sua professione. Il procuratore della Repub bllca, dott. Bruno Caccia, ci scrive: «Gli autori dei "comunicati" dell'Associazione Stampa Subalpina, del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione cronisti, emessi a seguito dell'arresto del dott. Rlgaldo, nel commentare la notizia con espressioni di critica per l'operato dell'ufficio di cui sono responsabile, non sembra abbiano tenuto conto della legislazione vigente né della giurisprudenza consolidata dei più alti organi di giustizia del Paese. «E pertanto Invito gli autori stessi, ed i lettori, a riesaminare la vicenda alla luce di quanto dispone il codice di procedura penale (art. 359: -...se il testimonio richiamato persiste nel rifiuto, nella falsità o nella reticenza il giudice emette mandato di arresto...-) e di quanto hanno stabilito la Corte Costituzionale (Sent. n. 1 del 28-1-1981: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 351 Cod. proc. pen. nella parte ih cui non enumera tra le persone che hanno il diritto di astenersi dal testimoniare i giornalisti) e la Corte di cassazione (8ent. 16-10-1981. ricorr. Oriana Fallaci: "Il giornalista non può astenersi dal testimoniare circa le fonti della notieia, perché non è compreso tra coloro che eccezionalmente la legge processuale esonera dall'obbligo della testimonianza"). «Lasciata da parte ogni considerazione sulla bontà delle leggi vigenti o sull'opportunità di modificarle, questo ufficio ritiene di avere nel caso — come sempre cerca di fare—ottemperato al proprio compito costituzionale di applicarle, in quanto, come risulta dai testi citati: •1) l'arresto del testimonio falso e reticente, nella fla¬ granza del reato, è obbligo, e non mera facoltà, del magistrato; •2) il segreto professionale del giornalista (come di altri professionisti anch'essi tenuti al segreto, ad es. notai e commercialisti) non è opponibile nel procedimento penale». E' proprio la «bontà» delle leggi vigenti che impone alcune considerazioni. Il procuratore della Repubblica, Bruno Caccia, ricorda il codice di procedura penale e la sentenza della Corte di cassazione del 16-10-1981. Da parte nostra citiamo una legge dello Stato, quella del 3-2-63 a 69. sull'ordinamento della professione di giornalista. L'articolo 2, 3° comma, dice: «giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie...». La domanda che ogni giornalista, convinto del suo lavoro, si pone, è se debba o non debba rispettare la legge che definisce la sua professione e l'articolo (2) che fissa i suoi diritti e i suoi doveri. Che un giornalista debba pagare di persona perché dopo vent'annl ancora non è stata sanata una palese contraddizione fra leggi dello Stato, ci sembra non degno di una società civile.