P2? Una loggia piena di ingenui Critiche alla sentenza di Cudillo

P2? Una loggia piena di ingenui Critiche alla sentenza di Cudillo Molti affiliati assolti perché «tratti in inganno» da Odo Gelli P2? Una loggia piena di ingenui Critiche alla sentenza di Cudillo In base alla tesi del consigliere istruttore romano gli iscritti non sono responsabili di eventuali reati ascrivibili alla setta segreta - La commissione parlamentare deciderà se ascoltare il procuratore generale Gallucci che nella sua requisitoria aveva sostenuto le stesse tesi • I riflessi sull'estradizione del venerabile maestro ROMA — La sentenza di rinvio à giudizio con la quale il consigliere Istruttore Ernesto Cudillo manda assolti alcuni 'appartenenti alla loggia P2. applica l'amnistia ad alcuni reati minori contestati a Licio Gelli e dichiara improponibile 11 procedimento penale nel confronti di altri «fratelli piduisti» e di duecento pubblici dipendenti, continua, come era prevedibile,, a sollevare polemiche: più sul pianò politico, per la verità, che non nel mondo giudiziario o degli addetti ai lavori. La reazione più vivace proviene pioprio da quei parlamentari che da mesi stanno indagando sulla loggia Gelli in seno alla commissione presieduta da Tina Anselmi. Qualcuno, appena venuto a conoscenza della sentenza di Cudillo, ha proposto persino un'audizione del procuratore di Roma. Achille Gallucci, sulla cui requisitoria si e imperniata quasi totalmente l'ordinanza del giudice istruttore. In settimana la commissione sarà chiamata a votare su tale richiesta. La sentenza di Cudillo, In sostanza, viene da molti giudicata ingiustamente liberatoria per numerosi degli ade-; renti alla P3 e strumentale per lo stesso «maestro venerabile» che grazie ad essa potrebbe con sollievo vedere al lontanarsi lo spettro dell'estradizione dalla Svizzera. L'ordinanza, inoltre, apparai in netto contrasto con il giudizio fornito sulla P3 dal Csm che nella motivazione di condanna di alcuni giudici accusati di averne fatto parte ha considerato senza mezzi termini la loggia di Gelli un'as¬ sociazione sovversiva con scopi anche politici. Cudillo, e quindi la magistratura ordinaria, hanno evitato accuratamente. Invece, nella pur lunga sentenza (152 pagine in tutto) di prendere posizione sulla natura dell'organizzazione, limitandosi semplicemente a sostenere che la sola appartenenza alla loggia di Gelli non può costituire titolo di reato. Molti hanno aderito alla P2 — sostiene Cudillo — credendo di iscriversi alla massoneria, altri lo hanno fatto lo buona fede, alcuni sarebbero stati tirati dentro addirittura con l'inganna Se un giorno, cioè, si riuscisse a dimostrare che la P2 voleva attentare contro lo Stato non per questo chi ne avrà fatto parte dovrà automaticamente considerarsi colpevole. In sostanza, secon do Cudillo, non si può generalizzare, occorrerà distinguere caso da casa E proprio per questo per Gelli e per un gruppo di più stretti collaboratori (fra 1 quali l'ex segretario della Camera Cosentino l'ex colonnello del Siti Vlezzer, 11 gen. Mal etti, il cap. Labruna, il capogruppo della Toscana per la P2, Giunchiglia ed altre sei persone) rimane ancora in piedi l'imputazione di associazione sovversiva e di cospirazione politica. Sempre per gli stessi motivi e sulla base di una identica logica processuale, Cudillo ha dichiarato anche Improponibile l'azione penale nel confronti di pubblici dipendenti che fino al gennaio del 1062 (giorno della messa al bando della P2 come associazione segreta) potevano essere perseguiti solo disciplinarmente e amministrativamente in base all'allora vigente norma contenuta nel testo unico di pubblica sicurezza. Una sentenza, dunque, ineccepibile? Formalmente, può anche darsi. Ma si tratta di una «sentenza che — come, dice 11 giurista Luigi Ferrajoli; — semplicemente non accerta. Non connette cioè la vicenda della loggia P2 all'enorme massa dì fenomeni che, sebbene in maniera oscuro, fatta di ipotesi ma anche di fatti, veniva collegata ad essa*. Quali e quanti atti istruttori ha compiuto la magistratura romana in due anni e mezzo di indagini? Sembra di' ca pire che il punto vero della polemica debba essere proprio questo. Come insegna d'altro canto la vicenda Pecoroni: assassinato il 20 marzo del '79, sul delitto del giornalista non si è mal saputo nulla. I parlamentari .della. P2 che si recarono a Palazzo di Giustizia per e equi sir e alcuni atti di quell'episodio scoprirono cas se di documenti che non erano ancora stati verbalizzati, Quante probabilità esistono allora di giungere ad un pronunciamento sulla natura della P2, e sulle responsabili' tàdl Geli! e di altri piduisti in episodi confluiti nella maxiInchiesta sulla P3 per connessione, come l'affare EnlPetromin, te tangenti legate alla rictxvdaMl-Fc-Blall e. come appunto l'omicidio Pecorella E per 1'^tradizione di Gelli? Venuti a cadere quattro dei reati per i quali venne a suo tempo richiesta l'estradizione del «.maestro venerabile» dalla Svizzera, ne rimangono ancora in piedi altri nove. Certo, l'aver emesso contro GeLU mandati di cattura' per reati che già dovevano considerarsi all'atto dell'lncrlminazlor.e . amnistiati (l'amnistia scatta il 31 agosto 1981) renderà più facile 11 gioco dei suoi difensori per dimostrare come Gelli sia un per-, seguitato politico e, In quanto tale, non estradarle. RuggeroConteduca

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