Gli onesti non temano, accertamenti induttivi

Gli onesti non temano ,accertajneiiti inditfj;ivi Visentini in difesa del suo pacchetto fiscale Gli onesti non temano ,accertajneiiti inditfj;ivi : ROMA — La battaglia sul .pacchetto Visentini si sposterà martedì alla Camera e 'sarà battaglia grossa, con la maggioranza in ordine spargo. L'esito è incertissimo. Lo 'scontro frontale riguarderà [soprattutto la normativa staigli accertamenti induttivi .che tira in ballo anche la leg•ge sulle manette agli evasori. 'In questi pochi giorni di tregua ci saranno nuovi tentativi di mediazione. Ma vediamo cosa dicono, in dettaglio, 1 punti più contestati del provvedimento. Oli accertamenti induttivi sono previsti all'articolo 2 comma 29 del nuovo testo accorpato é votato giovedì scorso dal Senato. In un'intervista che sarà pubblicata sul prossimo numero di «Sorrisi e Canzoni», il ministro Visentini difende 11 principio sostenendo che «non v'è ragione di preoccuparsi della determinazione dei ricavi mediante il ricorso a presunzioni, perché le presunzioni sono state sempre presenti nel nostro sistema tributario, oltre, che nella disciplina del diritto civile e del diritto penale*. Questa legge, aggiunge, non crea -nessun maggior carico fiscale per i contribuenti che già sono a posto e che quindi non hanno nessun motivo di preoccuparsi: Dice la nuova legge (che dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo gennaio, sempre ammesso che il Parlamento riesca ad approvarla): indipendentemente da precedenti disposizioni, «gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro trenta giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti" che si sono avvalsi dei regimi forfettari o a contabilità semplificata. Le deduzioni della Finanza, ed è questo l'altro fatto nuovo, si potranno fare non solo in presenza di fatti gravi,' ma -determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi, ovvero. dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata-, sulla base di accertamenti non occasionali. Ed ecco su quali elementi gli uffici delle imposte potranno stabilire la veridicità o meno della dichiarazione: dimensione e ubicazione dei locali destinati all'esercizio; altri beni strumentali impiegati; numero, qualità e retribuzione degli addetti; acquisti di materie prime e sussidiarle, di semilavorati e' di merci; consumi di energia, carburanti, lubrificanti e slmili; assicurazioni stipulate; altri elementi che potranno essere indicati con decreto del ministero ' delle Finanze anche per singole, attività. - In sostanza, un gioielliere, un macellalo o qualsiasi altro commerciante dei quartieri .alti non potranno più denunciare un rèddito da «fame» (in qualche caso, addirittura inferiore ' a quello di un impiegato od operalo),'senza il rischio di incappare nelle maglie del fisco e della giustizia, anche perché, stabilisce 11 comma 28 dell'articolo 2, -restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contrlbuéntlche si avvalgono del regimi di determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto le dispostemi previste dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516: E la legge indicata dal provvedimento è quella che prevede le manette per gli evasori e che scatta quando viene scoperto un oc-; cultamento superiore al 50 milioni. e. p. poste dirette Confrtbtt*»Jtl . sociali Imposte Indirette ENTftATTTrìlÉDT^Rlfe^ (suddivisione percentuale) 149.399 188.686 232.351 260.500 1981 Fonte: Fìdeuram 1982 1983 1984 (stima)

Persone citate: Visentini

Luoghi citati: Roma