Possibile prelevare gli organi se la vita é legata al trapianto

Possibile prelevar» gli organi se la vfjjg é legata al trapianto Proposta di legge del pei per autorizzare gli interventi sui cadaveri Possibile prelevar» gli organi se la vfjjg é legata al trapianto ROMA — Una proposta di legge (sette articoli) che prevede una «disciplina del prelievo di organi o di parti di organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico» è stata presentata alla Camera da un gruppo di 34 deputati comunisti. Primi firmatari Pastore, Palopoll e Macis. Olà dal primo articolo è prevista la deroga ai regolamenti di polizia mortuaria con l'autorizzazione ad asportare da cadaveri organi o parti di organo a scopo di trapianto terapeutico. Il trapianto deve essere finalizzato a salvare la vita di un altro Individuo o a migliorarne le condizioni di salute. Il prelievo e sempre consentito dal cadaveri sottoposti a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptlche: in tutti gli altri casi il prelievo non è consentito quando il defunto o n suo rappresen¬ tante legale abbia, prima dell'evento letale, esplicitamente rifiutato, con dichiarazione scritta, la donazione di organi. Il prelievo degli organi non deve condurre a deturpazioni della salma. Per evitare le speculazioni 11 secondo articolo della proposta stabilisce che non possono essere oggetto di commercio. L'identità del donatore non deve essere rivelata al ricevente, né quella del ricevente alla famiglia del donatore. Il prelievo é possibile allorquando un collegio di tre metile!, abilitati all'esercizio della professione e designati dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto 11 decesso, ha accertato lo stato di morte sopravvenuta. I medici non possono essere coinvolti nelle operazioni di prelievo e di trapianto degli organi del cadavere, di cui hanno accertato lo stato di morte. Le operazioni di prelievo possono essere effettuate In tutti gli ospedali, dotati di presidi chirurgici, nonché negli Istituti universitari e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La disponibilità alle operazioni di prelievo e comunicata al ministero della Sanità. Il prelievo può effettuarsi anche nelle case di cura private convenzionate su autorizzazione del ministero. Oli ospedali, gli istituti universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che abbiano comunicato al ministero della Sanità la propria disponibilità alle operazioni di prelievo, hanno l'obbligo di tenere li registro del prelievi effettuati, dal quale risulti anche 11 presidio a cui l'organo prelevato è stato Inviato per l'esecuzione del trapianto. L'autorizzazione viene rlla- sciata previo accertamento, a cura del ministero della Sanità. dell'Idoneità delle struttiti c in relazione al personale addetto, alle attrezzature ed all'organizzazione del servizi chirurgici e del trattamento post-trapianto. L'autorizzazione al trapianto può essere revocata qualora vengano a mancare le condizioni ed 1 requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Nell'ambito del primo plano sanitario nazionale è previsto un progetto finalizzato per 11 settore del trapianti. In tale progetto sono definiti gli standard quantitativi e qualitativi del servizi di trapianto e l'indicazione delle priorità per la loro Istituzione, nonché le previsioni di spesa ed 1 relativi finanziamenti, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale.

Persone citate: Macis, Pastore

Luoghi citati: Roma