Impiegati degli enti pubblici le ferie sono «obbligatorie»

Impiegati degli enti pubblici le ferie sono «obbligatorie» Non è prevista alcuna indennità per chi non le fa Impiegati degli enti pubblici le ferie sono «obbligatorie» Impiegato presso un ente pubblico vorrei sapere se si può rinunciare alle ferie annuali e in caso affermativo se la competente amministrazione è tenuta a corrispondere un' indennità sostitutiva. Al quesito, che Interessa anche altri, 1 nostri uffici non danno soddisfacente ris|>osta. c. Ig. Nella pubblica amministrazione il compenso per ferie non godute non viene corrisposto perché risulterebbe in contrasto con le norme che la Costituzione ha posto a salvaguardia della salute, del lavoratore a cui riconosce a tal fine un periodo annuale di riposo. Lo ha confermato a suo tempo la Corte dei Conti, rilevando die lo .scopo di tutelare la salute del prestatore d'opera (ribadito dall' ultimo comma dell'articolo 36 della Costituzione, secondo cui le ferie sono irrinunciabili) finirebbe per essere eluso attrite corrispondendo al lavoratore un'indennità per i giorni di ferie non utilizzati. Perciò, ha precisato in quella enunciazione la Corte dei Conti, diventa anticostituzionale anche la nonna di regolamento di un ente pubblico che, per improrogabili esigenze di servizio, autorizzi la propria amministrazione a ridurre eccezionalmente la durata del periodo annuale di ferie, attribuendo al personale interessato un'indennità di importo pari ai gtornt di ferie non fruiti. Nel caso di indifferibile necessità, cioè nel fronteggiare una situazione di carattere eccezionale ma limitata nel tempo, ha soggiunto opportunamente la Corte, il godimento delle ferie potrebbe essere rinviato a periodi dell'anno in cui tali esigenti; non ricorrano. Se queste risultassero di carattere permanente — conclude la sentenza — si dovrebbero adeguare gli organici del personale alle esigenze dei servizi. La situazione è diversa nel settore, privato dove imprenditori c sindacati sono del parere che se le ferie non sono godute fanno insorgere il diritto ad un corrispondente compenso. E non potrebbe essere altrimenti, poiché la sentenza della Corte dei Conti (che nel caso vjxvl/iro si riferisce al personale degli istituti previdenziali) non può riguardare le private itnpresc che ovviamente devono uniformarsi a quanto e disposto in merito dai contratti di categoria. L'enunciazione della Corte dei Conti costituisce comunque un'affermazione di principio a cui potranno ispirarsi eventuali innovazioni legislative o contrattuali incentrate su questa gradita twe del rap)torto «fi lavoro, cercando intanto di evitare che pubblici e privali prestatori d'opera concentrino le ferie nei mesi di luglio e di agosto riproducendo nelle località di i<acanza molti degli inconvenienti a cui si è sottoposti vivendo in città. Osvaldo Palla

Persone citate: Osvaldo Palla