La giungla dei brevetti

La giungla dei brevetti La giungla dei brevetti C? E' un particolare che lo distingue da tutti gli altri: 11 materasso e il cuscino sono forati. Il letto è uguale a qualsiasi altro lettino da ambulatorio. Su questa idea semplice alla quale nessuno 'aveva pensato, si basano le speranze del malati di artrosi e quelle dell'Inventore dell'originale lettino, Giovanni Caselli. L'idea nacque dalle difficoltà delle applicazioni terapeutiche con le lampade a raggi infrarossi, per gli art rosici. ' Quest'esempio ci introduce nell'eccentrico mondo del brevetti, frequentato da inventori e genlaccl che di ■ solito hanno poca dimestichezza con le terre leggi dell'ordinamento giuridico, i ; Il brevetto è un documento rilasciato da un apposito ; ufficio dipendente dal ministero dell'Industria. Il docu-1 mento attesta l'attrlbuzlone di un diritto esclusivo di godimento e sfruttamento economico di un'Invenzione. Il progetto Inventivo deve avere «un'applicazione1 industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina o uno strumento, un ' utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato Industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali». La legge richiede che l'invenzione presenti quattro requisiti: deve dar luogo a un .Incremento delle conoscenze tecniche preesistenti; deve presentare 11 carattere della originalità, o «novità Intrinseca»; In terzo luogo deve essere caratterizzata dall'«lndustrialltà», cioè, per meglio dire, lido- • neltà all'impiego pratico, e in ultimo occorre che l'Invenzione non sia precedentemente divulgata, In Italia ' o all'estero. La legge che regola la materia del brevetti industriali nel nostro Paese rìsale a un decreto regio del 29 giugno 1930, la n. 1127. In base alla rispondenza al requisiti richiesti dalla legge, . l'Inventore ha 11 diritto di ottenere la concessione del brevetto. Ma deve attenersi alle regole, per cui non possono essere brevettate le Invenzioni contrarle alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume e Inoltre tutte quelle attinenti alla farmaceutica. Il 5 ottobre 1973 a Monaco , fu firmata una convenzione Internazionale mediante la quale fu Istituito un'Ufficio brevetti europeo, dal quale si ottiene un brevetto effl- l)a Cardinali, Catalogo d'oggetti introvabili, «I. Mazzetta domanda presentata su modello apposito dall'Interessato, alla domanda devono essere allegati l'opportuna descrizione e 1 disegni e con l'Inserimento del nome del richiedente In un registro. A questo puntò 1 tempi si allungano Inesorabilmente, poiché il diritto a ottenere 11, rilascio del brevetto presen- ' ta inevitabili lungaggini tecniche e burocratiche per accertare «la regolarità formale, la corrispondenza del titolo, le possibilità di applicazioni industriali». Oggi i tempi che intercor- j ili ■ \ •asti cace In diversi Stati d'Europa. La legislazione Italiana si uniforma a quella dì alcuni Paesi occidentali, ma in Inghilterra, per esemplo, la procedura per ottenere un brevetto («patent») prevede un controllo più approfondito che In Francia e In Italia. II. cosiddetto «diritto di paternità» dell'Invenzione è 11 diritto patrimoniale dell'utilizzazione economica subordinata all'ottenimento del brevetto. La brevettazlone nel sistema Italiano avviene con una normale prassi di compilazione di iti o»»<

Persone citate: Cardinali, Giovanni Caselli

Luoghi citati: Europa, Francia, Inghilterra, Italia, Monaco