Decreto sul condono edilizio?

Decreto sul condono edilizio? Decreto sul condono edilizio? Gli uffici, intasati idfornire in tempo je CI eravamo riproposti di attendere una settimana, prima di ritornare sull'operazione condono edilizio, ma ci accorgiamo che la situazione sta precipitando e che essa si regge faticosamente su iniziative che, in qualche misura, sembrano contrarie alla legge. Spieghiamoci meglio: in base all'art. 35 della legge n. 47, alla domanda di condono (da presentare entro 11 30 novembre prossimo) «deve», tra gli altri documenti, essere allegata «la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento». Secondo 1 canoni di interpretazione, la legge, usando il verbo «deve», è imperativa e la mancanza dell'allegato può Invalidare la stessa domanda di sanatoria, con conseguente autodenuncia per l'abuso. D'altra parte, la cronaca di tutti i quotidiani italiani (si tratta quindi di un fenomeno generalizzato) parla di affollamenti incredibili, anche se prevedibili, negli uffici del catasto i quali, ancor prima dell'operazione condono, erano soffocati da arretra¬ ida pratiche vecchie e nu ricevute: la prova che il a e a e n n. o oa a a », a a a, e, ni n i, r ¬ ti da capogiro. Ora, a parte l'Inopportunità di sottoporre ad un tale sforzo sia gli uffici, sia i contribuenti, ci sembra concretamente inattuabile che tutti gli interessati abbiano la possibilità di ottenere in termini e di allegare alla domanda la ricevuta dell'ufficio tecnico; la legge è quindi non praticamente applicabile, con un danno per tutta la collettività. Qualche- Comune ha avuto un'iniziativa in proposito: ammettere la. presentazione della documentazione catastale nel 120 giorni successivi alla domanda, unitamente al pagamento della seconda rata dell oblazione. E' vero che il sesto comma dello stesso art. 35 della legge parla di «integrazione» della domanda, ma tale espressione si riferisce ad un caso specifico e precisamente alla lettera B del terzo comma per le opere abusive che superano 1 450 me; per queste ultime altri documenti (non quelli catastali) possono essere prodotti entro 120 giorni, Escluso che U catasto possa rilasciare In tempo tutte le ri¬ 1 nuove, non riescono a il cittadino è in regola ità rzo ennte teità alce la caun tà. uto to: one tasivi al ata ma gge ella one ifiera pe450 tri taotti ssa ri¬ cevute, considerato che la domanda potrebbe in futuro essere Invalidata dall'assenza della ricevuta che deve essere allegata, non resta al governo che provvedere con urgenza con decreto legge. Il nuovo provvedimento può svincolare la domanda di condono dalla documentazione catastale, prevedendo espressamente che quest'ultima possa essere prodotta successivamente ovvero e più opportunamente prorogare il termine di scadenza. SI deve agire subito e non aspettare l'ultimo minuto o la stessa scadenza del termine, come per esemplo è accaduto, proprio per il condono edilizio, nell'aprile scorso. Il funzionamento carente del catasto era conosciuto e non è imputabile al cittadino: quest'ultimo non ha colpe per le vicende politiche, burocratiche, legislative e modulistiche che si sono verificate e, soprattutto, non ha avuto a disposizione 1 120 giorni già previsti dalla prima legge sul condono che erano stati considerati esigui e insufficienti. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi