Preghiera a scuola, odissea di un esposto

Preghiera a scuola, odissea di un esposto E' stato presentato otto anni fa alla Corte Costituzionale, che non ha ancora deciso Preghiera a scuola, odissea di un esposto I genitori della scolara (ma ora frequenta il liceo) al centro del caso ricorrono alla Corte europea ROMA — Nonostante l'eri-, trata in vigore del nuovo Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, sarà la Commissione europea dei diritti del-! l'uomo ad occuparsi del prò-, blema dell'obbligo dell'insegnamento della religione cat-: toliea nelle scuole elementari' , statali. I genitori di un'alunna romana si sono Infatti rivolti alla Commissione di Strasburgo per ottenere la condanna dell'Italia poiché sarebbe stato violato 11 diritto alla libertà di pensiero e di religione. Nel ricorso è stata soprattutto evidenziata la lentezza della nostra giustizia. Si pensi che nel dicembre 1976, cioè all'inizio di questa battaglia, giudiziaria, Natalia P. fre-' quentava la seconda elemen¬ tare, mentre oggi è una liceale. E 11 fascicolo processuale giace addirittura da otto anni e nove mesi a palazzo della Consulta senza che la Corte' Costituzionale — Investita del caso dal pretore di Roma con ordinanza del 12 febbraio 1977 — si sia ancora pronunciata definitivamente. Proprio questo ritardo avrebbe determinato all'alunna un danno grave e irreparabile sotto il profilo pslcologico-educatlvo. D'altronde' l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prescrive tassativamente che •ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienea entro un termine ragionevole. Nel documento inviato a Strasburgo è stata inoltre ricordata la sentenza con cui il 17 giugno 1963 la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò l'incostituzionalità di una legge federale che prescriveva in uno Stato la lettura e l'ascolto di versetti della Bibbia seguiti dalla recita del Pater Noster all'inizio di ogni giornata di lezione nella scuola pubblica In cui la frequenza è obbligatoria. Questi 1 fatti. Prima dell'approvazione del nuovo Concordato, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari era regolato da un regio decreto del 1928 e dai Patti Lateranensl del 1929. La legittimità costituzionale di tali disposizioni fu contestata dalla magistratura romana che accolse le tesi di un gruppo di genitori di alunni che frequentavano vari istituti della capitale. Essi chiedevano l'esonero dall'insegnamento nella sua totalità (compreso l'esercizio della preghiera) intendendo educare i propri figli secondo la morale laica basata sulla più assoluta razionalità, e in ogni caso lasciando agli stessi figli la più ampia libertà di pensiero e di religione. La legge dei 25 marzo scorso con cui il Parlamento ha ratificato 11 nuovo Concordato, pur continuando a prevedere l'insegnamento della religione cattolica a spese dello Stato, stabilisce che tale insegnamento dovrà essere richiesto all'atto dell'iscrizione dell'alunno. E' stata cosi capovolta la situazione precedente: non si dovrà più chiedere di non frequentare le le¬ zioni di religione, ma se si intende frequentarle. Tuttavia poiché la nuova legge non ha espressamente abrogato il regio decreto del 1928, vi è incertezza tra i giuristi sulle norme attualmente In vigore. Una recente circolare del ministro della Pubblica Istruzione Franca Falcucci ha in ogni caso prorogato di un anno l'effettiva applicazione delle nuove disposizioni sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Ma anche questo punto è contestato dal «Cgd» (Coordinamento del genitori democratici) perché una circolare ministeriale non può far slittare l'entrata in vigore di una legge approvata dal Parlamento. Pierluigi Franz

Persone citate: Natalia P., Pater, Pierluigi Franz

Luoghi citati: Italia, Roma, Stati Uniti, Strasburgo