Tv straniere in Italia spot non più fuorilegge

Tv straniere in Italia spot non più fuorilegge Lo ha sancito la Corte Costituzionale Tv straniere in Italia spot non più fuorilegge ROMA — Via libera alla pubblicità mandata in onda nel nostro Paese da Telemontecarlo, Capodistria, Tv svizzera, Antenne 2 e da altre televisioni estere. A partire da oggi gli spots pubblicitari non potranno essere più oscurati. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale dichiarando in parte illegittime due disposizioni (gli articoli 40 e 44) della legge numero 103 del 1975 che vietavano in modo assoluto alle imprese di ripetizione di diffondere via etere i messaggi pubblicitari commerciali irradiati con i loro programmi dalle emittenti estere. Tale divieto — che è stato ritenuto «mezzo incongruo e sproporzionato per eccesso e perciò illegittimo per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione» — riguardava la parte pubblicitaria soltanto di quel programmi sonori e televisivi emessi da stazioni estere — in pratica installati in Paesi confinanti con l'Italia — che per la debolezza del segnale o per l'esistenza di ostacoli naturali non erano ricevibili direttamente in alcune zone del territorio nazionale, come invece potevano esserlo in altre. I giudici di Palazzo della Consulta hanno tuttavia tenuto a sottolineare che spetta al Parlamento «Imporre, determinandone la misura, 11 miti quantitativi alla ripetizione dei messaggi commerciali nazionali ed esteri». La sentenza dell'Alta Corte riveste una particolare importanza perché afferma che «la pubblicità commerciale costituisce attività di impre¬ sa», e che «la disciplina della pubblicità con il mezzo radiotelevisivo non rientra tra le manifestazioni del pensiero garantite dall'articolo 21 della Costituzione». E'stato così categoricamente sancito che la pubblicità diffusa via etere non Ita nulla a che fare con la Ubera circolazione delle idee, come invece avevano sinora sostenuto autorevoli giuristi. Viceversa la pubblicità commerciale — anche per la sua natura di •fonte di finanziamento» degli organi di informazione — deve essere considerata a tutti gli effetti una componente dell'attività delle imprese. Essa ha infatti lo scopo di garantire una condizione ritenuta essenziale perché possa aversi pluralismo nell'informazione, dal momento che l'apporto rappresentato dagli introiti pubblicitari è considerato indispensabile alla sopravvivenza del mezzi di comunicazione di massa, cioè organi di stampa ed emittenti radiotelevisive, pubbliche e private. Secondo la Corte, la pubblicità commerciale è determinante per la sopravvivenza delle imprese che esercitano l'attività di ripetizione di emissioni radiotelevisive estere perché può reggersi — coprendo i costi di installazione, manutenzione e gestione dei propri impiantì — solo se è finanziata dall'emittente estera e/o dalla sua concessionaria pubblicitaria. In sostanza il finanziamento pubblicitario — diretto o indiretto che sia — è indispensabile per l'impresa di ripetizione. Pertanto è tutelata dall'articolo 41 della Costituzione anche la ritrasmissione via etere in tutta Italia, per mezzo di ripetitori, dei messaggi pubblicitari commerciali irradiati da emittenti estere. Sono state cosi accolte le eccezioni sollevate sette anni fa dal pretore di Sassuolo e nel 1982 dai giudici conciliatori di Lodi e di Milano, dal Tar delle Marche e dal Consiglio di Stato nel corso di giudizi nei quali si chiedeva l'annullamento di diffide a ritrasmettere messaggi pubblicitari di Telemontecarlo e Capodistria, emesse dalle competenti direzioni compartimentali delle Poste e Telegrafi, e degli ordini di disattivazione e sequestro degli impianti disposti per aver trasgredito alle diffide. p. f. RAITRE, PARTE IL CICLO «NULLA DI SERIO» - IN CONCORRENZA FANTASTICO E GRAND HOTEL

Persone citate: Di Serio

Luoghi citati: Italia, Lodi, Marche, Milano, Roma, Sassuolo