I lavoratori più tutelati

I lavoratori più tutelati NELLE IMPRESE MINORI I lavoratori più tutelati La Cassazione, sezioni riunite, allarga lo Statuto a due milioni di dipendenti ROMA — Due milioni di dipendenti (cioè l'intero settore dei lavoratori agricoli, oltre II 70 per cento di quelli dipendenti da aziende commerciali, e in genere del ter-, ziario) sono di nuovo garantiti dallo Statuto del lavoratori In caso di licenziamento. E' la conseguenza di un'Importante sentenza emessa Ieri dalle sezioni unite civili della Cassazione, che nonostante II contrarlo parere del pubblico ministero hanno ribaltato l'orientamento espresso esattamente due anni fa dalla stessa Suprema Corte. In particolare è stato stabilito die la cosiddetta tutela reale del lavoratore illegittimamente licenziato, cioè il suo diritto al risarcimento dei danni e alla reintegrazione nel posto, va applicata ogni qualvolta il lavoratore è impiegato in un'unità produttiva dell'azienda che occupa piti di 15 dipendenti indipendentemente dal fatto che essa occupi — oppure no — 35 dipendenti. In pratica il giudice per poter ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro di un dipendente illegittimamente licenziato da una sede distaccata di un'azienda (cioè stabilimenti, filiali, uffici, cantieri, reparti autonomi, eccetera) non deve più prendere in considerazione il numero complessivo del lavoratori dell'impresa, ma deve fare riferimento esclusivamente a quello della tede distaccata. Se in quest'ultima sono occupati meno di 16 dipendenti per le Imprese commerciali e industriali odi 6 per quelle agricole, il lavoratore illegittimamente licenziato potrà ottenere solo il risarcimento del, danno, ma non potrà essere reintegrato nonostante che l'azienda da cui dipende abbia complessivamente più di 35 unità lavorative. La sentenza della Cassatale risolve così uno del punti più controversi della legge numero 300 del 1970. Ora è stata ritenuta erronea l'affermazione, contenuta nella decisione del 17 ottobre 1983, secondo cui l'articolo 18 dello Statuto può applicarsi esclusivamente alle unità produttive con più di 15 dipendenti soltanto se queste facciano parte di imprese die globalmente occupano più di 35 dipendenti. D'ora in avanti, invece la magistratura non dovrà più tener conto del numero comples-, slvo del lavoratori di una stessa impresa. Con un'altra sentenza la sezione lavoro della Cassazione ha stabilito che al fini del calcolo Celle indennità di fine rapporto deve essere computato nell'anzianità di servizio anche il periodo compreso tra il li-, cenziamento illegittimo e. la reintegrazione nel posto di lavoro, ma a condizione che in questo periodo il dipendente sia rimasto a disposizione dell'azienda p. f.

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