Processi e pentiti

Processi e pentiti Processi e pentiti Discutere dello italo della giustizia oggi In Italia, confrontando là nostra esperienze con quella di altri Paesi (com'è avvenuto, con straordinaria partecipazione di pubblico, durante I tre giorni del convegno organizzalo da «Magistratura democratica» sul tema «Governo e autogoverno della magistratura nell'Europa Occidentale») significa porsi concretamente sulla strada dell'esame e della riflessione, senza sbarramenti preconcetti ricollegati alle lamentate «Invasioni» del giudiziario ad opera di altre componenti della vita pubblica nazionale. La magistratura, In altre parole, si sente al centro di polemiche e attacchi, ma sia cercando di non cedere alla tentazione dell'arroccamento corporativo. Anche con Iniziative di studio come quella torinese, si propone Invece di «governare» razionalmente I complessi problemi che là nuova criminalità ha fatto emergere In questi anni, lasciando da parte gli atteggiamenti rissosi o sterilmente unidimensionali. Cosi, non v'è dubbio che I cosiddetti maxlprocessl (coinvolgendo un numero grandissimo di persone Imputate dello stesso reato associativo) sono pieni di Insidie per quanto concerne la personalità della responsabilità penale e l'effettivo dispiegarsi della pienezza del diritto di dllesa. Ma non basta la realtà di tali Insidie per dimenticare che quello del maxlprocessl non è un fenomeno che nasce dalla strategia processuale escogitata da questo o quel giudice, ma un fenomeno obiettivamente ricollegato alla traslormazlone della criminalità da Individuale In organizzata. Perché è un fatto Innegabile che ricercare prove In ordine all'esistenza di un'associazione criminosa significa necessariamente Indagare su tutti I possibili associati: ciò che fa assumere al processo dimensioni che solo qualche anno fa erano del tutto Impensabili. Allo stesso modo, è giusto rilevare che II moltipllcarsi del «pentiti» rischia di modificare la struttura triadica del processo: non più articolato sulla contrapposizione tra accusa e dilesa, col giudice In posizione di «terzo», ma sbilanciato dal fatto che l'attività del giudice è prevalentemente rivolta a sostenere (ricercandone I necessari riscontri) le accuse formulate dal «pentito». Nel contempo, però, non si può non sottolineare che anche II fenomeno del «pentiti» (a parte l'Indiscutibile utilità di una fonte di prova Interna alle strutture Illegali Inquisite) non è stato Inventato da qualche giudice In vena di sperimentare nuove e spregiudicate prassi Investigative. 61 tratta — anche qui — di un fenomeno Inestricabilmente connesso elle caratteristiche stesse della criminalità organizzata. E dilani, quando un'Inchiesta Investe un gran numero di persone (ciascuna con motivazioni di adesione el gruppo, ruolo ed esposizione In esso assai diversi da quelli degli altri associati; ciascuna soggetta a variazioni quanto alla tenuta Individuale del vincolo associativo, anche per l'Impatto con fattori nuovi più o meno «nobili», come quelli legati alla speranza di un «premiò» per la collaborazione) è Inevitabile che si creino condizioni capaci di favorire la dissociazione di un quoziente più o meno elevato di Inquisiti. Maxiprocesso e «pentitismo», pertanto, sono latti reali e concreti che non si possono rimuovere (o esorcizzare) solo perché presentano risvolti Indiscutibilmente delicati sul plano delle ripercussioni che possono avere sul regolare funzionamento del tradì- '- zlonall meccanismi processuali. Occorre Invece esaminarli In tutti I loro gangli, distinguendo le risposte processuali corrette da quelle nevrotiche o tròppo dlsln- , volle. Potenziando e affinando.Je prime In modo da escludere ogni prassi Ispirala «II* seconde. OCConv recuperare una cultura Incentrata sulla professionalità del magistrato (rispettosa ó*Us garanzie), da contrapporre alla lusinghe detta cultura dell'emergenza (considerando tale quella tendenza, cui II giudice dove continuare a resistere, che si fa carico di puntare ad un risultato sostanziale purchessia, senza troppo attardarsi nel rispetto delle regole formali). Al riguardo, un ruolo decisivo può svolgere II «Consiglio superiore della magistratura», organo di autogoverno del giudici (formato anche da. membri eletti dal Parlamento), come tale chiamato ad esercitare sul concreto esercizio della funzione giudiziaria quel controlli, senza Interferenze di merito, che sono Indispensabili perché l'indipendenza della magistratura si risolva non In un privilegio della corporazione, ma In garanzia di un servizio egualmente reso a tutti I cittadini. elenco dettagliato «Sono fatti reali e concreti che non si possono rimuovere (o esorcizzare)» Gian Carlo Caselli

Persone citate: Gian Carlo Caselli

Luoghi citati: Europa Occidentale, Italia