Si possono detrarre dall'Irpef i contributi agricoli unificati?

Si possono detrarre dall'irpef i contributi agricoli unificati? Dell'importante questione si dovrà occupare la Corte di Cassazione Si possono detrarre dall'irpef i contributi agricoli unificati? ROMA — Possono essere detratti nella denuncia dei redditi i contributi agricoli unificati? A questo interrogativo, die ogni anno interessa decine di migliaia di proprietari terrieri, la Commissione tributaria centrale ha stnora risposto in maniera contraddittoria. In alcuni casi è stata riconosciuta la deduclbllità dei contributi agricoli unificati dall'imponibile Irpef, mentre in altri è stato affermato esattamente il contrario. . La battaglia giudiziaria a colpi di carta bollata tra contribuenti e fisco proseguirà ora davanti alla Corte Supre?na di Cassazione che dovrà risòlvere questa situazione di incertezza interpretativa. Proprio per la delicatezza del problema sarebbe però opportuno un immediato intervento chiarificatore da parte del governo e del Parlamento L'urgenza è giustificata sostanzialmente da due motivi. Innanzitutto la bózza del nuovo testo unico delle imposte dirette consegnata un mese fa dal ministro delle Fi' nanze Bruno Visentin! alla Commissione del Trenta non risolve il 'nodo- giuridico. Infatti nella rielaborazione dell'articolo 10 del decreto presidenziale numero 597 del 1973, istitutivo dell'Irpef, non si fa alcun cenno del problema alla deducibilità del contributi agricoli unificati. In secondo luogo sono stati notificati a numerosi contribuenti i ruoli esattoriali con la richiesta di pagamento dell'imposta Irpef (ricalcolata senza tener contò dei contributi agricoli unificati) e con l'aggiunta di interessi legali e soprattasse. Infatti il minuterò delle Finanze ha dato disposizione, da un lato, agli uffici delle imposte di ogni parte d'Italia eoi centri di servizio di Milano e Roma di recuperare la differenza di imposta Irpef perché i contributi agricoli unificati non possono essere detratti e, dall'altro, alle Intendenze di Finanza di non concedere sospensioni della riscossione. Naturalmente t proprietari terrieri non sono d'accordo con questa tesi e si oppongono al ruoli esattoriali presentando.ricorso alle Commissioni tributarle di primo grado, poi a quelle di secondo grado, quindi alla Commissione centrale — o alternativamente alla corte d'appello civile — e in/ine in Cassazione. Se quindi non interverrà un'apposita •leggina- il 'braccio di ferrotra contribuenti e fisco à destinato a trascinarsi per almeno una decina d'anni. Ventuno anni fa la Cassazione riconobbe la detraibllltà del contributi agricoli unificati dall'imposta complementare (allora in vigore) ritenendo che essi non erano stati detratti in sede di determinazione delle tariffe d'estimo. Tale principio fu poi confermato dalle sezioni riunite della Commissione centrale con decisione del 5 dicembre 1969. Dopo l'entrata in vigore dell'Irpef (Imposta sul reddito, delle persone fisiche) c'è stata invece una diversità di vedute. La Commissione centrale (giudice tributario di terzo grado) ha in un primo tempo (decisioni del 6 febbraio 1979, 29 aprile 1980 e 13 novembre 1981) affermato che i contributi agricoli unificati non. sono deducibili dal reddito complessivo lordo ai fini della determinazione del reddito imponibile assogettabile alVlrpef, mentre in un secondo tempo (decisioni del 6 luglto 1982 e 1 settembre 1983) ha stabilito il contrario. Il 9marzo di quest'anno la 12° sezione della Commissione centrale ha confermato la deduclbllità dei contributi agricoli unificati, ma la V sezione — con due distinte decisioni del 13 e 19 aprile — è stata di parére opposta riaffermando la indetraibllità dall'Irpef. Infine il 27 maggio scorso la 24? sezione ha di nuovo cambiato giudizio ribadendo la deduclbllità di questi contributi. Per decine di migliaia di contribuenti si è così venuta a creare una situazione di notevole incertezza interpretativa che deve essere al più presto sanata. p, fr.

Persone citate: Bruno Visentin

Luoghi citati: Italia, Milano, Roma