Le mozzarelle sfuse fino al 1° aprile '86

le mozzarelle sfuse fino al V aprile 98ó le mozzarelle sfuse fino al V aprile 98ó Slitta l'adeguamento alla normativa Cee per consentire ai produttori di mettersi in regola con le confezioni - Saltano le sanzioni da uno a 5 milioni (saranno rimborsate quelle già pagate) ROMA — Mozzarelle, fiordilatte, ovoline e trecce potranno essere vendute senza confezione fino al 1 aprile '86. Fino a tale data i produttori e 1 rivenditori del cosiddetti «formaggi freschi a pasta filata» non rischeranno alcuna sanzione e non dovranno pagare le multe da un milione a 5 milioni di lire eventualmente già contestate. L'importante novità è contenuta nell'art. 4 della legge numero 430 dell'8 agosto, riguardante nuovi interventi a sostegno del settore agricolo, pubblicata giovedì scorso sulla .Gazzetta Ufficiale». Tale disposizione fa slittare di 8 mesi e mezzo l'entrata In vigore della legge che a partire dal 17 luglio scorso consentiva la vendita delle mozzarelle e di altri analoghi prodotti lattiero-caseari solo se appositamente preconfezionati in base al decreto emanato dal Presidente della Repubblica 1118 maggio 1982. La nuova legge fa tirare un sospiro di sollievo a produttori e rivenditori sia perché la proroga è ampiamente sufficiente per mettersi in regola ed attuare cosi le direttive della Comunità economica europea sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità, sia perché essi saranno esonerati dal pagamento di pesanti sanzioni amministrative notificate dalla pubblica amministrazione per aver violato l'articolo unico della legge numero 321 del 18 giugno scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio ed entrata quindi in vigore il 17 luglio. In pratica tutte le multe da un milione a cinque milioni contestate nel periodo 17 lugllo-6 settembre 1985 resteranno senza valore e non dovranno essere pagate. Se 1 produttori e i rivenditori avessero invece già effettuato 11 versamento della contravvenzione hanno diritto al rimborso integrale delle somme indebitamente pagate. La legge sulle mozzarelle rappresenta un ennesimo caso di disattenzione dei parlamentari alla quale è stato posto comunque rimedio in termini brevi anche per evitare che l'intero settore lattiero-casearlo entrasse in crisi. Ripercorriamo le tappe di questo «pasticcio» all'italiana. II19 gennaio 1984 alcuni deputati, primo firmatario l'onorevole Antonio Ventre (de), presentano alla Camera una proposta di legge di appena quattro righe e mezzo: «La vendita dei formaggi freschi a pasta filata quali la mozzarella. 11 fiordilatte ed altri analoghi, è consentita solo se appositamente preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982 numero 322». Il progetto viene assegnato in sede referente il 5 marzo successivo alla XI Commissione (Agricoltura e Foreste) con 1 pareri delle Commissioni Giustizia, Industria e Sanità. Le quattro righe e mezzo vengono esaminate in due sedute (il 28 febbraio e il 6 marzo di quest'anno) dalla Commissione Agricoltura. Il progetto di legge viene poi riassegnato alla stessa XI Commissione — ma questa volta in sede legislativa — il 12 marzo e finalmente approvato due giorni dopo. Il testo passa cosi a palazzo Madama dove viene assegnato il 14 maggio alla Commissione Agricoltura con i pareri delle Commissioni Industria, e Sanità ed approvato definì;tivamente il 12 giugno 1985. La legge.numero 321, promulgata il 18 giugno dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, controfirma-ta dal presidente del Consiglio Bettino Craxi, e vistata dal ministro di Grazia e Giustizia Mino Martinazzoli, vede la luce sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio. E' un fulmine a elei sereno per produttori e rivenditori che hanno appena quindici giorni di tempo per adeguarsi al preconfezionamento delle mozzarelle, altrimenti rischiano da un milione a cinque milioni di multa. Il Parlamento però corre presto ai ripari approvando a tempo di record in 27 giorni il disegno di legge presentato al Senato 11 4 luglio dal ministro dell'Agricoltura Filippo Maria Pandolfi sui nuovi interventi a sostegno del settore agricolo, ma inserendovi una norma aggiuntiva, cioè l'articolo 4 che prevede testualmente: «la disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 18 giugno 1985 numero 321 ha effetto dal 1 aprile 1986. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985 numero 321, non si applicano le sanzioni . previste dall'art.16..». Pierluigi Franz Lazio e in Abruzzo

Persone citate: Antonio Ventre, Bettino Craxi, Filippo Maria Pandolfi, Mino Martinazzoli, Pierluigi Franz, Sandro Pertini

Luoghi citati: Abruzzo, Roma