La sosta con il parchimetro non deve più essere pagata

La sosta con il parchimetro non deve più essere pagata Se non prevede la custodia: lo ha stabilito la Cassazione La sosta con il parchimetro non deve più essere pagata ROMA — Un automobilista può lasciare la propria vettura davanti ad un parchimetro incustodito senza pagare. L'eventuale multa è illegittima. Lo ha definitivamente ribadito la Cassazione respingendo un ricorso del ministero dell'Interno a conclusione di una vertenza protrattasi per sette anni. Questi 1 fatti. Il 12 maggio '78 11 prefetto di Genova inflisse all'avvocato Angelo Ciriaco Sale una sanzione pecuniaria per infrazione dell'articolo 4 del codice della strada che punisce 11 divieto di sosta. Motivo: 11 legale aveva fermato la sua auto davanti ad un parchimetro privo di custodia senza effettuare alcun pagamento. ^Quattro mesi dopo l'avvocato Sale presentò opposizione al decreto prefettizio ritenendo che la multa non fosse dovuta. Con sentenza del 24 marzo '8211 pretore di Genova accolse Integralmente le tesi dell'automobilista annullando la sanzione pecuniaria perché non può essere consentita dalla legge l'Imposizione del cosiddetti parchimetri a pagamento quando 11 parcheggio non sia custodito, dovendo 11 versamento essere sempre collegato ad un servizio (cioè la custodia del veicolo). 11 ministero dell'Interno.' assistito dall'avvocatura generale dello Stato, decise di rivolgersi alla Cassazione, ritenendo erronea la decisione di primo grado. Ma la prima sezione civile della Suprema Corte, presieduta da Antonio La Torre, su analoga richiesta del pubblico ministero Mario DI Renzo, è stata di diverso parere ed ha dato ragione all'automobilista. Motivo: -l Comuni posso¬ no adibire zone cittadine a parcheggio di veicoli imponendo un pagamento progressivo e differenziato secondo la durata della sosta, regolato a mezzo di meccanismi funzionanti con l'introduzione di moneta (cosiddetti parchimetri) solo quando si tratti di parcheggi con custodia, attuandosi in tal caso un duplice rapporto giuridico: quello pubblicistico che attiene all'osservanza di norme di interesse pubblico dettate per l'uso del parcheggio, e quello privatistico che si instaura per l'affidamento e l'assunzione in custodia del veicolo e che giustifica il pagamento di un compenso». Secondo il ministero l'automobilista avrebbe dovuto pagare comunque la somma a titolo di occupazione di suolo pubblico. Ma anche questa tesi è stata bocciata dalla | Cassazione. p. f.

Persone citate: Angelo Ciriaco, Antonio La Torre, Mario Di Renzo

Luoghi citati: Genova, Roma