Diritto di cronaca legittimo anche per le vicende scabrose

Diritto di cronaca legittimo anche per le vicende scabrose La Cassazione sul caso Casati (dopo quindici anni) Diritto di cronaca legittimo anche per le vicende scabrose ROMA — Importanti principi sono stati fissati dalla Cassazione In tema di diritto di cronaca. Il giornalista, che riferisce in un art'colo fatti particolarmente riprovevoli pregiudicando la reputazione di una persona o il suo diritto alla riservatezza, non può essere condannato a risarcire ì danni se gli avvenimenti descritti oltre a ricollegarsi ad un rilevante interesse della collettività all'informazione (come, ad esempio, nel caso in cui abbiano notevolmente scosso l'opinione pubblica) siano obiettivamente veri o siano comunque ritenuti tali in buona fede per avere il giornalista stesso controllato diligentemente le fonti informative. Secondo la Suprema Corte .in determinate situazioni il diritto di cronaca va ritenuto legittimo anche quando si pone l'esigema di riferire grai4 fatti di sangue o particolari moralmente riprovevoli.. E' cosi calato 11 sipario sulla battaglia giudiziaria a colpi di carta bollata tra gli eredi di Massimo Minoranti (il giovane amante della marchesa .Anna Casati Stampa assassinata insieme a lui quindici anni fa nella capitale da suo marito Camillo che pochi minuti dopo il delitto si tolse la vita) e la società editrice del quotidiano romano // Tempo. La terza sezione civile della Suprema Corte, presieduta da Franco Bile, confermando 1 precedenti verdetti del tribunale e della corte d'appello di Roma, ha ritenuto del tutto leciti gli articoli scritti dal quotidiano romano sulla scabrosa vicenda sfociata in un bagno di sangue, e di conseguenza ha definitivamente respinto le pretese degli eredi Minorenti (padre, madre e sorella) ad ottenere il risarcimento dei danni per la presunta diffamazione della memoria del congiunto e di riflesso della loro persona. Nella motivazione della sentenza viene stabilito che: 1) 11 giornale aveva diritto ad informare il pubblico sullo sviluppo delle Indagini e sugli elementi che venivano progressivamente acquisiti, trattandosi di un fatto che aveva scosso l'opinione pubblica suscitando vasti commenti ovunque; 2) la gravità della tragica vicenda appare incontestabile ed è quindi logico che ad avvenimenti di tal genere sia stata attribuita l'esistenza di un rilevante interesse all'informazione da parte della collettività; 3) la liceità della pubblicazione può estendersi alle descrizioni delle indagini effettuate o in corso, alle dichiarazioni rese da persone che sono a conoscenza di particolari, alle risultanze venute alla luce — anche se contraddittorie o non concludenti —, ai comunicati o alle ammissioni delle stesse autorità Inquirenti senza però valicare i limiti di correttezza, rispetto ed obiettività; 4) dal cronista, chiamato a svolgere la propria attività nel momento in cui la vicenda crea emozioni ed interesse nel grande pubblico, non può pretendersi l'uso di uno stile piano e distaccato come quando vengono descritti fatti lontani nel tempo che sono stati oggetto di accertamento, e di conseguenza 11 discorso può assumere toni vivaci e di effetto, spesso utili ad interessare il lettore e a rispecchiare le ripercussioni in atto sull'opinione pubblica. p.f.

Persone citate: Anna Casati Stampa, Franco Bile, Minorenti

Luoghi citati: Roma