San Patrignano e la nuova legge

SanPatrìgnano e la nuova legge Lettera al direttore SanPatrìgnano e la nuova legge Un intervento del sottosegretario Costa Ho letto con interesse il servizio, da Rimini, di Giuliano Marchesini, sull'attività della Comunità di San Patrignano e sulle possibilità che la stessa, od altre similari, possano beneficiare della Legge 297 e le rimetto alcune osservazioni e precisazioni. «La Legge 21-6-1985 prevede contributi a favore di enti, associazioni, cooperative, privati che operano per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. «All'art. 1, 2° comma, si precisa che l'erogazione avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una! nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato con le finalità succitate. «Per definire i beneficiari dei fondi, all'art. 1-bis, 1" comma, si precisa che: a) i Comuni, le Usi, i vari enti, le associazioni di volontariato, le cooperative e i privati dovranno operare senza scopo di lucro; b) dovranno coordinarsi con le strutture sanitarie locali con apposita convenzione; ,c) non dovranno impiegare forme d'intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi, contrari allo spirito c tlle riorme dell'ordinamento. «Riguardo alle preoccupazioni di vedere esclusa dal finanziamento la Comunità di San Patrignano si possono fare alcune considerazioni, ' non senza premettere che la stesura finale della 297 i assai diversa dal testo preparato in sede governativa, per cui detcrminati chiarimenti potrebbero risultare non del tutto adeguati, potendosi disporre di un'interpretazione più completa' attraverso un'eventuale circolare esplicativa della presidenza del Consiglio. «Per finalità di lucro;1 non si può intendere una qualsiasi attività commerciale svolta dalla Comunità. Lo scopo ili lucro deve risultare dall'atto costitutivo dell'associazione,' ente o cooperativa ed eventualmente può venir messo in evidenza dall'esame del bilancio che deve essere presentato insieme ad altre documentazioni al Comune di competenza, «Nel caso di San,' Patrignano, l'attività produttiva svolta, in mancanza di sovvenzioni e di rette pagate personalmente dagli ospiti, deve essere intesa come mezzo di autofinanziamento per la sopravvivenza, oltre ad essere usata come mezzo riabilitativo e risocializzante nel trattamento di recupero dei tossicodipendenti. «E' ovvio che ima struttura similare che realizzasse notevoli margini di i profitto non sarà nelle condizioni di dover ricevere contribuiti dallo Stato. «E*, poi, bene precisare che il tipo di convenzione con l'Usi previsto dalla nuova Legge non è unicamente quello già realizzato, ed ora in attuazione, per cui molti centri per le tossicodipendenze presso le Usi si rivolgono a Comunità per fare ,psmtàre i propri pallenti e, prelevando dal fondo 1 sarùj^riOjjjagimo una retta per j il giovane. ; «La convenzione di cui si parla nell'articolo 1-bis con le strutture sanitarie locali è finalizzata all'erogazione di fondi da parte de) ministero dell'Interno, per luna attività non prettamente di carattere sanitario, ma di carattere socioriabilitativo. Quindi le Usi non potranno interferire sull'attività della struttura di recupero, se non per rilevazione sulle condizioni igienico-sanitarie di .ordine generale oppure con delega da parte dell'ente locale, competente in materia sociale. «Le disposizioni del punto C, introdotte nella normativa dal .Parlamento, hanno di per sé jup valore propositivo più che penalizzante. Tant'e che, seppure in mancanza di tali previsioni, la coazione o la violenza sono già perseguibili a norma del codice penale: in sostanza non si potranno dare contributi a chi attua "intervènti violenti o coattivi contrari a)lo spirito e alle norme dell'ordinamento". Non certo a chi sceglie qualsiasi tipo legittimo <Ji terapia. i- ■■ ■•• on. Raffaele Costa Sottosegretario di stato all'Intimo

Persone citate: Giuliano Marchesini, Raffaele Costa

Luoghi citati: Rimini