Sono in via di estinzione le società di comodo? Conviene per usufruire di agevolazioni fiscali

Sono in via di estinzione le società di comodo? Conviene per usufruire di agevolazioni fiscali Sono in via di estinzione le società di comodo? Conviene per usufruire di agevolazioni fiscali Sono di scena (per essere sciolte) le cosiddette -società di comodo-: è questa un'espressione recente, poiché (ino a pochi anni orsono. i concetti giuridici di società e di comodità erano nettamente divisi e nulla avevano in comune. Il codice civile prevede anzi la possibilità di costituire una società di tipo commerciale per un oggetto non commerciale. Esso stabilisce invece un divieto: non è ammesso lo scopo commerciale per una società non di tipo commerciale, come la società semplice. La materia fiscale è regolata dall'art. 3 comma 21 e 22 dell'ultima Legge Visentinl; ne parla anche una circolare ministeriale del 4 giugno scorso che definisce le società di comodo quelle che operano •in assenza di effettive esigenze imprenditoriali a scopo di sostanziale elusione- delie imposte. Il ministero si riferisce però a fenomeni frequenti prima della riforma tributaria e 11 legislatore considera con sfavore queste società per le quali si prevede un futuro trattamento tributarlo sempre più gravoso. Vengono di conseguenza concesse particolari agevolazioni per rassegnazione dei beni sociali ai soci persone fisiche (o enti non commerciali): le imposte di registro, ipotecarie e catastali vengono applicate nella misura fissa di lire 50 mila, l'invim è ridotta a metà, mentre le assegnazioni stesse non sono considerate cessioni ai fini dell'Iva e delle im¬ poste sul reddito. Per fruire di tali benefici fiscali, occorre però che entro il 30 giugno '85 venga deliberato lo scioglimento della società: rassegnazione ai soci del beni sociali deve avvenire entro il 31 dicembre '85. Quest'ultima data riguarderebbe solo gli atti pubblici e le scritture private autenticate, mentre le scritture private senza autentica dovrebbero essere stipulate e anche registrate entro la fine dell'anno. Una delle agevolazioni previste dalla legge è la riduzione a metà dell'Invilii, naturalmente per le società proprietarie di immobili. Li. circolare ministeriale precisa che, per ottenere le agevolazioni, è sufficiente che l'immobile da assegnare ai soci spetti alla società a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento; non è necessario un rapporto funzionale tra l'immobile e l'attività sociale. L'assegnazione dei beni al soci è sostanzialmente un trasferimento di diritti, ma non paga né Iva né registro proporzionali. Il ! valore dell'immobile assegnato dichiarato dai 60ci verrà considerato valore finale per l'applicazione dell'imposta; a questi fini l'amministrazione finanziaria potrà controllare la congruità di quanto dichiarato, n valore iniziale è invece quello della precedente tassazione invim decennale o straordinaria. Se dopo la delibera di scioglimento la società viene •riattivata», o me¬ glio è revocata la liquidazione, vengono meno le agevolazioni e le imposte non pagate sono recuperate. Se 11 socio assegnatario rivenderà il bene ricevuto entro 5 anni dall'assegnazione, l'operazione sarà considerata speculativa e tassata di conseguenza. La posizione ministeriale, in questa ipotesi, ci sembra severa in quanto se l'assegnazione non è cessione occorre far decorrere i 5 anni (che fanno venir meno la presunzione di speculazione) dal momento del possesso delle azioni o delle quote: soluzione già adottata in altre occasioni. Non sono ammesse alle agevolazioni — e non se ne capisce il perché — le società semplici. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi