I poteri nascosti ma importanti di «garante della Costituzione»

I poteri nascosti ma importanti di «garante della Costituzione» Compiti legislativi, esecutivi e giurisdizionali del Capo di Stato I poteri nascosti ma importanti di «garante della Costituzione» ROMA — In quindici arti-' coli della Costituzione sono condensati poteri, prerogative, caratteristiche e modalità di elezione della più alta carica repubblicana. Un elenco preciso, ma anche piuttosto scarno, die ha causato lungìie discussioni tra i giuristi sulla effettiva posizione costituzionale del Capo dello Slato, tanto che ciascuno dei sette Presidenti italiani si può dire abbia interpretato in modo dhvrso le sue funzioni. Nei confronti del Parlamento partecipa sia al momento della sua formazione (indice le elezioni e fissa la prima riunione delle Camere, può convocarle in via straordinaria o scioglierle) sia durante il funzionamento Verso il governo e in genere il potere esecutivo ha funzioni più limitate: nomina i ministri, alcune categorie di funzionari, accredita i rappresentanti esteri in Italia, ha il comando delle Forze Armate e del Consiglio supremo di difesa. Non mancano le .intromissioni, dal Quirinale anche per la giustizia. Il Capo dello Stato infatti presiede il Consiglio della magistratura e può intervenire nel funzionamento di questo potere solo con la concessione della grazia ' La funzione Ci indirizzo politico, come principale .garante della Costituzione., deve svolgersi entro canali delimitati. La commissione dei 75 che elaborò la nostra Carta repubblicana aveva un precedente modello di .capo supremo dello Stato, più rigido, quello fissato dallo Statuto Albertino, che al re affidava poteri ampissimi: formava infatti le leggi, conferiva .solo, al re il potere esecutivo e lo considerava «fonte della giustizia-. Il passaggio dalla monarchia alla repubblica portò a una graduazione che gli studiosi distinguono abitualmente in cinque categorie. . Controllo — In questa categoria rientrano lo scioglimento delle Camere (che però è classificata anche come potere di impulso), la promulgazione delle leggi, l'autorizzazione al governo di presentare disegni di legge, l'emanazione dei decreti, la ratifica dei trattati internazionali, il comando delle Forze Armate e la presidenza del Csm e del Consiglio supremo di difesa. Impulso — Si esprime con i messaggi alle Camere. Funzionamento delle istituzioni — Ogni Presidente può nominare cinque senatori a vita (e non di più, anche se durante il suo mandato si liberasse un posto a Palazzo Madama), un terzo dei giudici costituzionali e inoltre nomina il presidente del Consiglio, su Indicazione dei partiti. Poteri residuali — Sono la possibilità di concedere la grazia e commutare le pene, l'amnistia e l'indulto. Poteri vincolati — Fra questi c'è, ad esempio, la nomina dei funzionari di Stato o la dichiarazione dello stato di guerra o ancora la convocazione del referendum. g. pa.

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