Servizio civile gli obiettori avranno risposte più rapide

Servizio civile, gli obiettori avranno risposte più rapide Corte Costituzionale: entro sei mesi una decisione Servizio civile, gli obiettori avranno risposte più rapide ROMA — E' legittima la legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare, che consente al giovane chiamato ad adempiere agli obblighi di leva di prestare servizio sos*"utivo civile (più lungo di otto mesi). Il ministero della Difesa deve però accogliere o respingere entro sei mesi la domanda presentata dall'obiettore. Trascorso inutilmente il periodo di 180 giorni (previsto dall'articolo 3 della legge numero 772 del 1972) l'obiettore può notificare un'istanza-diffida per ottenere in sede giurisdizionale la decisione del ministero. Finora invece il termine per la risposta del ministero non era considerato perentorio, cosicché in molti casi gli obiettori avevano conosciuto 11 responso del ministero dopo due anni. Questi principi! sono stati stabiliti ieri dalla Corte Costituzionale, che ha cosi risolto una delicata questione giuridica, sottoposta ben sette anni fa dal Tar del Piemonte: la sentenza interessa migliala di giovani. Nel primi due anni dall'entrata in vigore della legge, fra il '72 e il '74 — secondo i dati resi noti dal ministero della Difesa —, le domande di ammissione al servizio civile sostitutivo non erano più di 300/400 all'anno, mentre all'inizio di questo decennio sono bruscamente cresciute, con oltre 5000 istanze nel 1980, 7000 in ciascuno del due anni successivi e intorno alle 10.000 nel 1983. L'aumento del numero delle domande ha accresciuto le difficoltà di Impiego del giovani obiettori nel servizio civile alternativo: del 20 mila obiettori, ne è stata impiegata appena la metà. Nella sentenza di ieri l'Alta Corte ha ricordato che l'obiettore di coscleza non può pretendere che 11 suo servizio civile sostitutivo cominci esattamente nel momento In cui dovrebbe Iniziare il servizio militare. Le due situazioni, secondo la Corte, «non sono omogenee- e la coincidenza delle date di partenza sarebbe possibile solo in un regime di .alternatività incondizionata- tra servizio militare e quello civile, resa però impossibile dall'articolo 52 della Costituzione. In via generale i giudici della Consulta hanno affermato che la possibilità di scegliere tra servizio di leva e servizio civile sostitutivo «non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difendere la Patria, dovere di solidarietà politica collocato al di sopra di tutti gli altri-, p. f.

Luoghi citati: Piemonte, Roma