Una legge «fantasma» fa cadere in trappola i contribuenti e il fisco

Una legge «fantasma» fa cadere in trappola I contribuenti e il fìsco Una legge «fantasma» fa cadere in trappola I contribuenti e il fìsco Sotto accusa l'art. chiamato esplicitam . ROMA — Ecco un nuovo clamoroso caso di legge mal fatta. Grazie ad una disposizione • fantasma. decine di migliala di privati cittadini, enti e società — soprattutto a Roma e In altre grandi città — sono caduti a loro insaputa in un vero e proprio •trabocchetto» giuridico. Ma anche gli uffici delle imposte, del registro e Iva non sono riusciti a evitarlo e sono venuti a trovarsi in un'identica situazione. Si è cosi verificato un fatto assolutamente insolito e senza precedenti: per la prima volta contribuenti e fisco si sono coallzzati in una battaglia giudiziaria destinata a proseguire fino al Duemila se Camera e Senato non interverranno subito. D'altronde la questione è della massima importanza perché è in gioco la riscossione di tasse per centinaia di miliardi di lire. ano gli interrogatori 327 del codice di procedura civile non riente nel decreto presidenziale 636 del 1972 Sotto accusa è l'applicabilità dell'articolo 327 del codice di procedura civile al processo tributarlo che si svolge davanti alle Commissioni di primo e di secondo grado. Tale norma non è infatti contenuta né richiamata esplicitamente nel decreto presidenziale numero 636 del 1972 che regola 11 contenzioso tributario. Ciononostante le sezioni riunite della Commissione Tributarla Centrale — con decisione numero 4424 del 6 dicembre 1983 — l'hanno ritenuta applicabile ai giudizi fiscali di primo e di secondo grado. Pertanto il contribuente e 11 fisco possono presentare appello contro le decisioni di primo grado entro 60 giorni dalla notifica del dispositivo (come prevede l'articolo 22 del decreto 636), ma ciò deve comunque avvenire improrogabilmente entro e non oltre i degli arrestati un anno e 46 giorni dalla data del deposito della motivazione della decisione presso la segreteria di primo grado (come prescrive l'articolo 327 del codice di procedura civile). Gli effetti di questa singolare pronuncia non sono tardati: soltanto a Roma sono divenute definitive (almeno per ora) decine di migliala di sentenze della commissione tributarla di primo grado. Motivo: per un lungo arco di tempo nella capitale — e In altre grandi città — le notlfiche delle decisioni di primo grado sono state notificate dalla segreteria alle parti (cioè ai contribuenti e agli uffici imposltori) a distanza di oltre un anno e 46 giorni dalla pubblicazione dell'intera motivazione. Facciamo un esempio per. spiegare meglio la situazione che si è creata dopo la decisione della Commissione Centrale. Ipotizziamo che la commissione tributarla di primo grado di Roma abbia respinto 11 ricorso del contribuente Mario Bianchi depositando la motivazione 11 15 aprile 1979 e notlficando 11 dispositivo solo 11 6 maggio 1981. Se l'appello del signor Bianchi è stato presentato il 20 giugno 1981 la commissione tributarla di secondo grado lo dichiarerà inammissibile, perché fuori tempo massimo. Infatti, pur essendo stato presentato entro 60 giorni dalla notifica del dispositivo di primo grado, risulta però tardivo poiché il termine ultimo per presentare l'atto di appello scadeva 11 4 giugno i960, cioè entro un anno e 46 giorni (1 46 giorni corrispondono alla sospensione legale durante 11 periodo feriale 1" agosto-15 settembre) dalla data del deposito della decisione di primo grado. I contribuenti e gli uffici delle imposte e del registro ai quali sono stati dichiarati inammissibili — perché fuori termine — gli appelli contro le decisioni di primo grado hanno presentato una valanga di ricorsi prima alla Commissione tributaria Centrale o alle Corti d'appello civili — entrambi giudici tributari di terzo grado — e successivamente in Cassazione ritenendo erronea l'applicabilità dell'articolo 327 del codice di procedura civile al procedimento davanti alle commissioni di primo e di secondo grado. Va in proposito sottolineato che molti giuristi ritengono incostituzionale tale estensibilità di una norma che non è inserita in alcuno del SO articoli del quali si compone il decreto presidenziale numero 636 del 1972 che disciplina il contenzioso. Inoltre nel processo tributarlo è ammessa l'autodifesa, cioè 11 contribuente può fare a meno dell'assistenza di avvocati, ragionieri e dottori commercialisti. DI conseguenza come si può addebitare al contribuente stesso l'inosservanza di una norma -fantasma- sconosciuta persino al fisco? E' quindi urgente l'Intervento del Parlamento che emani una •leggina» interpretativa, eliminando cosi qualsiasi dubbio e disponendo a chiare lettere che l'articolo 327 del codice di procedura civile non si deve applicare al processo tributario di primo e di secondo grado. Pierluigi Franz Gli optometristi

Persone citate: Mario Bianchi, Pierluigi Franz

Luoghi citati: Roma