Fabbrica della legge di Luciano Gallino

Fabbrica della legge KELSEN; IL DIRITTO E LA SOCIETÀ' Fabbrica della legge A chi gli chiedeva come mai negasse per principio la possibilità d'una scienza autonoma della società, quale la sociologia, Benedetto Croce soleva rispondere che la vita sociale è interamente governata da norme; come ognun sa, la scienza delle norme è il diritto; dunque non esiste alcuno spazio per un'altra disciplini che voglia comprendere in che modo la società si regge e si trasforma. Di fatto viviamo circondati da norme che di momento in momento ci prescrivono, secondo le circostanze, quali comportamenti dobbiamo tenere e quali evitare; che ci autorizzano ad agire in un certo modo oppure ce lo vietano; che ci dicono quando è possibile o necessario derogare da altre norme. Tra tutte queste norme, alcune hanno carattere morale, altre attengono al costume; ma quelle che più vincolano la condotta umana, e comportano i maggiori costi personali quando vengono violate, sono certamente le norme giuridiche, in quanto fanno parte dell'ordinamento generale dello Stato, e sono tutelate — per usare l'espressione di Max Weber — dal monopolio che questo detiene della violenza legittima. Sin dagli albori degli ordinamenti giuridici moderni ci si è interrogati sugli elementi che giustificano la presenza di norme coercitive, quali sono in ultimo le norme di diritto. Per alcuni — la scuola del diritto naturale — esse traggono la loro giustificazione dal riferimento a valori connaturati all'esistenza umana. Per altri — i seguaci del positivismo giuridico — esse hanno una funzione puramente ordinatrice di comportamenti individuali e collettivi altrimenti caotici, e possono quindi riflettere contenuti di valore diversi e fìrianco oppòsti. Da ambedue le concezioni si è staccato' ih'gencre il'pensiero marxista, che vede nel diritto soprattutto uno strumento ideologico inteso a legittimare a posteriori la posizione delle classi dominanti. Per buona parte del nostro secolo il positivismo giuridico ha avuto il suo maggior esponente in Hans Kelsen, il grande studioso praghese scomparso nel 197} di cui un importante lavoro postumo, Teoria genera/e delle norme (Einaudi), corredato da un'ampia e rigorosa introduzione di Mario G. Losano, viene ora ad arricchire il già lungo catalogo italiano. Dell'opera di Kelsen si suole affermare che sia improntata dal più astratto formalismo, poiché in essa il diritto viene presentato come pura forma di relazioni, e come tale contrapposto tanto ai suoi contenuti sociologici, quanto a quelli ideologici o psicologici. Nel medesimo tempo essa appare eccezionalmente ricca di analisi delle strutture e dei comportamenti sociali, anche a prescindere dai suoi contributi propriamente sociologici, quali il lontano Società e natura (15)4}). L'ambivalenza dei testi kelseniani, che in parte spiega l'aspra contrapposizione tra seguaci e avversari che li accompagna sin dagli Anni 20, trac origine dal sistematico accanimento con il quale egli ha perseguito la distinzione tra il vero soggetto del diritto, che è la norma, il suo oggetto — il comportamento sociale — e il movente o lo stato d'animo che ne è all'origine. Allo scopo di fare risaltare la natura specifica, l'articolazione interna, i punti di appli >> i cazione della norma giuridica, Kelsen si è visto infatti costretto a prendere in esame innumeri tipi di comportamenti, e di interpretazioni che li collegano alla funzione sociale del diritto. Di conseguenza la sua opera contiene più conoscenze sul comportamento sociale, in specie per quanto attiene ai fondamenti dello Stato e della politica, di quante non si ritrovino in molti trattati di sociologia del diritto. Tale duplice possibilità di lettura appare ulteriormente accentuata dalla Teoria generale delle norme, in una chiave tuttavia che mentre ribadisce la scissione tra lo studio del diritto e lo studio della società, risulta ora rendere indispensa¬ bile quest'ultimo per poter proseguire il primo. Lo spostamento è rilevante in specie a paragone de La dottrina pura del diritto del I960. In quest'opera il diritto veniva presentato come una macchina logica autosufficiente, entro la quale ogni asserzione deriva da altre asserzioni secondo i meccanismi classici del sillogismo, e il concetto di validità della norma appare molto vicino al concetto di verità di una proposizione. Nella Teoria postuma l'intero impianto logico-sistematico viene a cadere, si da indurre i critici di Kelsen, incluso il curatore dell'opera, a parlare d'un suo passaggio dal logicismo all'irrazionalismo. La norma giuridica viene ora presentata unicamente come l'espressione d'una volontà individuale, che può essere quella d'un legislatore ma spesso è quella di un giudice. A queste volontà, concludono i critici di Kelsen, non si possono applicare principi logici; esse non sono assoggettabili a un'indagine la quale presupponga, come necessita ad una scienza, che l'oggetto del conoscere obbedisca a delle regole, tali che l'indagine possa portarle in luce. In verità non ci sentiremmo di condividere a fondo il giudizio di irrazionalismo applicato, per questa ragione, all'ultimo Kelsen. Egli non rimanda certo l'origine della norma giuridica a potenze mi steriose. La volontà da cui la norma promana è quella di in dividui ben reali, quali sono giudici, legislatori, funzionari dello Stato. Tale volontà appare inconoscibile ove a essa si voglia risalire tramite un'anali si logico-razionale delle formulazioni giuridiche in cui esprime il proprio intento di regolare il comportamento di altri soggetti. Ma sarebbe eccessivo pensare che sia casuale o capricciosa. Di fatto si forma e si esprime in presenza di determinati rapporti sociali, di interessi, conflitti, credenze, ideologie, tratti di costume: la materia appunto di cui la scienza della società, la sociologia, è in grado di mettere in luce le connessioni e la razionalità, che non è per lo più quella presupposta dal formalismo giuridico. Collocando nell'atto di volontà l'origine della norma, lo studioso praghese ha sancito l'impossibilità teorica e pratica di conoscere il funzionamento della società attraverso il solo diritto, e la necessità di affrontarlo con una scienza apposita. V'è da temere che non sarebbe piaciuto a Croce, l'ultimo Kelsen. Luciano Gallino