Cassazione: vere le liste di Gelli giusta l'espulsione di due giudici

Cassazione: vere le liste di Gelli giusta l'espulsione di due giudici A sezioni unite la Suprema Corte conferma le decisioni del Csm Cassazione: vere le liste di Gelli giusta l'espulsione di due giudici La «P2» era una società segreta vietata dalla Costituzione - Ripercussioni sull'apparato statale? - Alcuni iscritti hanno conservato i loro incarichi pubblici ROMA — Le liste di Licio Gelli sono attendibili. La loggia P2 era un'associazione segreta vietata dall'articolo 18 della Costituzione. Ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di magistrati, era del tutto ininfluente l'approvazione di un'apposita legge emanata tre anni fa dal Parlamento ma che non poteva avere valore retroattivo. Questi principi sono stati fìssati ieri dalle sezioni unite della Cassazione, presiedute dal primo presidente Giuseppe Mirabelli, nelle motivazioni delle sentenze con cui sono stati espulsi dalla magistratura i giudici Domenico Pone (consigliere di Cassazione ed ex segretario della corrente moderata di «Magistratura indipendente») ed Elio Siggia (pretore di Roma), sono stati trasferiti d'ufficio Salvatore Cassata (giudice del tribunale di Marsala), Vittorio Liberatore (presidente del tribunale di Ancona) e Domenico Raspini (presidente del tribù naie di Ravenna), ed è stata inflitta solo la censura a Giovanni Placco e Giovanni Palaia (entrambi pretori di Roma), ad Antonio Stanzione (giudice del tribunale dì Forlì) e a Giuseppe Renato Croce (pretore di Tivoli). Le sentenze del supremo organo interpretativo del di ritto in Italia, che conferma no definitivamente il prece dente verdetto della sezione disciplinare del Csm, sono destinate a riaccendere le po lemiche sui presunti apparto nenti alla loggia massonica di Gelli. Motivo: le due affermazioni, secondo cui le liste della P2 sono attendibili e i suoi affiliati facevano parte di un'associazione segreta vietata dalla Carta repubblicana, non potranno non avere ripercussioni nel mondo politico perdio mal si conciliano con gli importanti incarichi pubblici ancora oggi ricoperti da persone i cui nomi figuravano negli elenchi di Gelli. Tra questi compaiono, ad esemplo, il giudice della Corte Costituzionale Brunetto Bucciarelli Ducei, 11 presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Silvano Labriola (psi) e il presidente della Stot Michele Principe, rimasti tutti al proprio posto essendo state ritenute più che sufficienti le loro categoriche smentite di aver fatto parte degli affiliati alla loggia P2. La Suprema Corte ha ora riconosciuto al Csm di avere operato correttamente nella valutazione delle posizioni degli inquisiti, stabilendo che «/a partecipazione alla essudazione segreta P2 pone il magistrato in condizioni tali da rendersi comunque immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere compromettendo l'ordine giudiziario-. Infatti l'articolo 18 della legge sulle guarentigie del 1946 e la Costituzione erano di per se stossi idonei a imporre ai magistrati — ai fini disciplinari — un divieto categorico di appartenenza ad un'associazione segreta come la loggia di Gelli. La legge del 1982 non è quindi influente per infliggere le sanzioni ai giudici affiliai.' alla P2. Secondo la Cassazione e inoltre perfettamente legittima e corretta la decisione del Csm che aveva ritenuto attendibili le Uste della P2 attribuendo ad esse valore di prova attraverso un accurato coordinamento tra gli stessi elenchi, i prospetti e gli altri documenti della loggia eli Gelli. Con un'altra sentenza la Suprema Corte ha espulso dalla magistratura l'ex pretore di Sant'Elpidio a Mare Beniamino Taldone, che era stato in precedenza condannato definitivamente ad un anno di reclusione per tentata concussione. Pierluigi Franz