Sei anni, venti magistrati odissea di una baionetta

Sei anni, venti magistrati odissea di una baionetta La Cassazione ha deciso: è un'arma da taglio Sei anni, venti magistrati odissea di una baionetta Nel '79 era stato denunciato un contadino che la teneva in casa ROMA — Un padovano teneva in casa una baionetta arrugginita della prima guerra mondiale, ma non l'aveva denunciata alla polizia. Una dimenticanza che poteva costargli cara perché durante un trasloco «l'arma» veniva rinvenuta da un agente che presentava poi un rapporto alla magistratura. L'imputato è stato processato prima in tribunale, poi in corte d'appello e infine davanti alle sezioni unite penali della Cassazione (cioè il massimo organo interpretativo del diritto) appositamente convocate per risolvere il «delicato» caso e sciogliere una volta per sempre un «nodo» che aveva sinora diviso la stessa Suprema Corte: la baionetta deve essere considerata un'arma da guerra, oppure un'arma da taglio? I supremi giudici hanno optato per la seconda soluzione, quindi il reato è meno grave. Va comunque sottolineato che il processo è durato addirittura più di sei anni, e complessivamente ben venti ma¬ gistrati si sono occupati della vecchia baionetta. Conclusione: il reato contestato al padovano, cioè la violazione dell'articolo 697 del codice penale (che punisce con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a 720 mila lire chiunque detenga armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità di pubblica sicurezza) è ormai caduto in prescrizione. Di conseguenza è stata definitivamente annullata la condanna a venti giorni di arresto e a quarantamila lire di ammenda inflittagli nel 1979 dal tribunale di Padova (che aveva però configurato 11 reato di detenzione di porto di arma da guerra) poi confermata dalla corte d'appello Questo singolare «caso» ripropone la necessità, sostenuta da più parti, di un immediato intervento del Parlamento per coordinare la giungla di norme esistenti sul possesso delle armi (testo unico di pubblica sicurezza del 1931 e successivo regolamento del 1940, codice Rocco del 1930, legge sul controllo delle armi del 1967 modificata sette anni dopo, e legge Reale del 1975). Sembra infatti paradossale, da un lato, condannare chi senza denunciarli detiene un prolettile o un bossolo vuoti, una baionetta arrugginita, un coltello da boy scout o addirittura un cannoncino ad avancarlca riproducente su scala ridotta un cannone del tipo napoleonico anteriore al 1890 e, dall'altro, tollerare il possesso (senza alcun obbligo di denuncia) di affilati coltelli da cucina, di forbici, di punteruoli, di accette o di fucili subacquei ad aria compressa. Inoltre va ricordato che spesso finiscono sul banco degli imputati gli eredi, rei soltanto di essere entrati in possesso di baionette o altre armi già denunciate alla polizia dal loro genitore ma di essersi però dimenticati di ridenunciarle. Infatti l'erede non può invocare la buona fede e nella quasi totalità dei casi viene condannato. Pierluigi Franz

Persone citate: Pierluigi Franz

Luoghi citati: Roma